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Saggi
3 Ottobre 2025
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Responsabilità fiscale nelle prestazioni occasionali: ecco cosa sapere

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In questa guida analizziamo la responsabilità fiscale nelle prestazioni occasionali, che rappresenta una formula contrattuale snella per attività lavorative non continuative. Facciamo chiarezza.

Incertezza e flessibilità costringono sempre di più i datori di lavoro a siglare contratti di lavoro a termine e prestazioni occasionali. Ci sono lavoratori che svolgendo già un lavoro principale decidono di arrotondare lo stipendio ricorrendo alle prestazioni saltuarie e ci sono i giovani studenti che decidono di affacciarsi sul mercato occupazionale decidendo di sottoscrivere accordi di prestazione occasionale.

Nel mercato del lavoro le casistiche ed il numero di lavoratori che decide di ricorrere a questa formula contrattuale varia e sta sempre di più crescendo. Complice di ciò è la crisi, l’incertezza dello scenario macroeconomico e la necessità di ricorrere a strumenti contrattuali flessibili. Come ogni altra tipologia contrattuale, anche la prestazione occasionale richiede determinati obblighi ed adempimenti, oltre ad una certa responsabilità fiscale.

Prestazioni occasionali: l’evoluzione della disciplina

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è intervenuto recentemente pubblicando un interessante documento di ricerca volto ad analizzare l’evoluzione della disciplina in materia di prestazioni occasionali. Il suddetto documento consente di descrivere i differenti interventi del Legislatore volti ad estendere le possibilità di utilizzo di questa forma contrattuale e a snellire gli obblighi di comunicazione previsti per determinati comparti di business. Il lavoro occasionale è stato introdotto con Decreto Legislativo del 2003 n. 276 che ha dettato la disciplina al Titolo VII, capo II, articoli 70 e seguenti.

Con il succitato decreto legislativo il Legislatore mirava ad introdurre una regolarizzazione delle prestazioni marginali. Con l’evolversi delle tempistiche, la flessibilità ha condotto a numerosi e diffusi abusi. Successivamente il Decreto Legge n. 25 del 2017 ha provveduto ad abrogare in modo integrale i voucher, venendo a creare una lacuna normativa per gestire i lavori di entità modesta. Tra un intento volto a deregolamentare e iper regolamentare, il Legislatore nella terza fase dell’evoluzione della disciplina delle prestazioni occasionali ha previsto con l’articolo 54-bis del D.L n. 50 del 2017 la volontà di introdurre il PrestO ed il Libretto Famiglia.

Questa volontà di iper regolamentare questa disciplina ha come obiettivo quello di assicurare una maggiore tracciabilità telematica possibile. Il nostro ordinamento prevede tre differenti canali per gestire le prestazioni occasionali: scegliere lo strumento corretto è il primo step fondamentale per poter operare in conformità con la normativa ed evitare di incorrere in pesanti sanzioni. Il lavoro autonomo occasionale si basa sul contratto d’opera, la cui applicazione dipende dall’assenza dei requisiti di coordinamento e di continuità. Nel caso in cui questi elementi fossero presenti non si tratterebbe più di prestazione occasionale ma di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro dipendente.

L’ordinamento italiano ha chiarito che una prestazione è occasionale se non si viene a creare un legame durevole nel tempo ed un inserimento funzionale del prestatore all’interno dell’organizzazione del soggetto committente. Per contrastare gli abusi e le irregolarità, la normativa ha introdotto un importante adempimento: la comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività. Tale obbligo di comunicazione ricade sui committenti che operano in qualità di imprenditori. L’omissione della comunicazione viene sanzionata con un’ammenda che varia da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore.

Prestazioni occasionali: le caratteristiche

I tratti distintivi che contraddistinguono la prestazione occasionale sono ascrivibili ai seguenti:

  • assenza di abitualità, la prestazione occasionale deve essere saltuaria e non si deve ripetere nel tempo,
  • assenza di coordinazione di mezzi e di persone, 
  • assenza di professionalità e di atti coordinati finalizzati ad un identico scopo.

Dal punto di vista della disciplina, questa tipologia di attività è disciplinata dall’articolo 2222 del Codice Civile ed a livello tributario è produttiva adi redditi diversi (cfr. articolo 67, primo comma, lettera l) TUIR). 

Prestazioni occasionali ed apertura Partita IVA: chiarimenti

Come previsto dalla normativa fiscale è possibile distinguere tra prestazioni occasionali e attività di lavoro autonomo svolto in modo continuativo e professionale. Come già anticipato in precedenza la prestazione occasionale è produttiva di redditivi diversi (cfr. articolo 67, primo comma, lettera l) TUIR e non richiede l’apertura della Partita IVA. Le attività di lavoro autonomo svolte in modo continuativo sono produttive di redditi da lavoro autonomo (cfr. articolo 71, secondo comma TUIR). Per svolgere un’attività in modo professionale e continuativo è necessario aprire Partita IVA.

Il lavoro senza Partita IVA è temporaneo e l’attività professionale svolta non deve assumere il carattere di professionalità e di abitualità. Nel caso in cui venga svolta un’attività autonoma in modo professionale ed abituale è necessario aprire Partita IVA. Il regime fiscale più vantaggioso e conveniente è quello forfettario, che consente di beneficiare di una semplificazione degli adempimenti e di una riduzione del carico fiscale.

Per poter aderire a questo regime è necessario rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente. Tutti coloro che risultano essere iscritti ad Albi professionali devono essere titolari di Partita IVA. Sottoscrivere una prestazione occasionale è ideale per attività professionale di breve durata e sporadiche, senza alcun carattere di abitualità. Il contratto di prestazione occasionale è uno strumento attraverso cui viene formalizzato un rapporto di lavoro autonomo sporadico tra committente e prestatore.

Anche se non è cogente nella forma scritta, è consigliato tutelare entrambe le parti. Formulare questa tipologia di contratto dovrebbe contenere i seguenti elementi: descrizione della tipologia di attività svolta, un’identificazione delle parti con inserimento dei dati del soggetto committente e dei dati del prestatore, durata della prestazione, indicazione del compenso spettante, modalità di pagamento e tempistiche per il pagamento. È importante che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili.

Prestazione occasionale: emissione della ricevuta

Chi effettua la prestazione di lavoro occasionale è tenuto a rilasciare al committente una ricevuta, che non è cogente. La ricevuta espleta la funzione di “quietanza di pagamento” e la sua emissione consente di certificare l’avvenuto pagamento della prestazione. La ricevuta può essere preparata anche su un foglio di carta, a condizione che siano riportati e seguenti elementi: dati anagrafici, la data di emissione, numero progressivo d’ordine, l’importo al lordo, la ritenuta d’acconto nel caso in cui il committente funga da “sostituto di imposta” e l’importo che viene corrisposto dal committente. È importante indicare la data che permette di certificare l’avvenuto pagamento del compenso. Inoltre, è necessario apporre una marca da bollo pari a 2 euro nel caso in cui la prestazione ecceda la soglia pari a 77,47 euro.

Per maggiori informazioni sulla prestazione occasionale richiedi una consulenza personalizzata a Mister Fisco.

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