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Saggi
3 Aprile 2015

Jobs Act – Gli Ammortizzatori sociali dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo

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Premessa:

è doveroso prima di affrontare come sono cambiati gli Ammortizzatori sociali a seguito della Riforma del Jobs Act definire correttamente che cosa si intende con il termine appunto di ammortizzatori sociali.

 

Ammortizzatori Sociali:

Il Decreto Legge emesso in attuazione all’articolo 1 comma 2 della Legge Delega n. 183/2014 apporta molte novità in materia di ammortizzatori sociali.

In particolare il Decreto attuativo che si è occupato di disciplinare le novità in materia di licenziamento e la fattispecie di reintegro si occupa di:

  • licenziamenti economici;
  • licenziamenti disciplinari;
  • licenziamenti collettivi;
  • indennizi;
  • la nuova Aspi.

Nella fattispecie disciplina:

  • al Titolo I la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (Naspi),
  • al Titolo II le ulteriori prestazioni a sostegno del reddito ovvero: Asdi (Assegno di disoccupazione) e la Dis-Coll (Indennità di Disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.

Per effetto di queste novità i lavoratori subordinati e parasubordinati potranno accedere a nuovi ammortizzatori sociali in caso di licenziamento o di collocazione in cassa integrazione a cui prima non potevano aspirare.

Per quanto attiene i lavoratori parasubordinati (co.co.pro) potranno beneficiare del nuovo ammortizzatore sociale già a partire dal 01.01.2015.

Il Decreto Legge ha incontrato alcune difficoltà, ora superate, in quanto la Ragioneria di Stato poneva dei dubbi in materia di coperture finanziarie dei sussidi previsti, nuovi o rinnovati.

Ora, superato l’empasse, anche questo Decreto così come quello del nuovo contratto a tutele crescenti, da applicarsi a tutti le nuove assunzioni dal 01.01.2015 e che modifica significativamente l’applicazione dell’art. 18 in materia di licenziamenti, si avvia verso le Commissioni di Camera e Senato che però, come sappiamo, non hanno parere vincolante.

Vediamo meglio nel dettaglio le caratteristiche di questi nuovi ammortizzatori sociali che vanno a riformare quelli previgenti rispetto all’entrata in vigore del Jobs Act.

 

Naspi – La Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego:

L’Aspi, Assicurazione Sociale per l’Impiego,  e la Mini Aspi (che prevede requisiti contributivi minimi inferiori rispetto a quelli richiesti per accedere all’Aspi) entrambe introdotte dall’art. 2 della Riforma Fornero  praticamente non hanno nemmeno fatto a tempo ad entrare in vigore che già è previsto il termine per la loro efficacia.

L’Aspi, prima dell’approvazione del Jobs Act era rivolto a:

  • apprendisti;
  • soci di cooperative con lavoro subordinato;
  • personale artistico con lavoro subordinato;
  • dipendenti della Pubblica Amministrazione con contratti a tempo determinato.

Requisito indispensabile per poter beneficiare dell’Aspi è la perdita involontaria del lavoro.

Oltre a ciò per poter accedere all’Aspi, che ricordiamo rimarrà comunque applicabile ai casi di licenziamento fino al 30.04.2015 i requisiti da rispettare sono:

  • almeno 1 anno di versamenti contributivi nel bienno precedente con un minimo di due anni complessivamente dalla data del primo stipendio.

L’accesso alla Aspi dà diritto a:

  • indennità di disoccupazione da 8 a 10 mesi per i lavoratori ante 50 anni;
  • indennità di disoccupazione per 12 mesi per i lavoratori in età compresa tra i 50 e i 55 anni;
  • indennità di disoccupazione da 14 a 16 mesi per i lavoratori over 55 anni.

L’Aspi e la Mini Aspi resteranno in vigore fino al 30 aprile 2015 in quanto a partire dal 01 maggio 2015 sarà sostituita dalla Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), introdotta dal Jobs Act o meglio dal secondo Decreto approvato “salvo intese” in attuazione di quanto previsto  all’art. 1 comma 2 della Legge 183/2014, Decreto che in questi giorni sta vedendo la sua approvazione, seppure con qualche modifica rispetto alla versione del 24.12.2014.

Trattasi comunque di un “ammortizzatore sociale”; sarà applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli pubblici a tempo indeterminato e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

La Naspi è applicabile a quei lavoratori che possono soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
  • aver perso involontariamente il proprio precedente lavoro;
  • aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro;
  • aver rassegnato le dimissioni per giusta causa;
  • aver maturato negli ultimi 4 anni precedenti allo stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di versamenti contributivi;
  • aver maturato almeno 30 giornate retribuite nei 12 mesi precedenti allo stato di disoccupazione (il Decreto nella sua versione del 24.12.2014 prevedeva la necessità di aver maturato almeno 18 giornate).

La domanda è da inoltrarsi telematicamente nel termine di 68 giorni dalla data di cessazione del lavoro ed il sussidio spetterà a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del lavoro.

L’art. 4 “Calcolo e durata”, comma 2 del Decreto di attuazione precisa che l’importo del sussidio Naspi è determinato in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33.

L’importo spettante sarà erogato mensilmente per una durata corrispondente alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni; ciò porta ad un periodo massimo di beneficio di 2 anni, periodo però che a regime, nel 2017, sarà ridotto a 18 mesi.

In ogni caso l’importo erogato, determinato in funzione del peso della carriera contributiva del singolo lavoratore, non potrà superare la somma di € 1.300,00 al mese, importo rivalutato annualmente in base agli indici Istat.

Dal primo giorno del terzo mese (il Decreto originario del 24.12.2014 prevedeva a partire dal quinto mese) l’importo del sussidio subirà una riduzione del 3%; dal 2016 la riduzione si applicherà a partire dal 4^ mese, mentre per i nuovi disoccupati a partire dal 2017 il sussidio sarà limitato ad un massimo di 78 settimane.

La Nuova Aspi sarà applicabile anche a coloro che sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (fatta eccezione per amministratori e sindaci) in quanto non potranno più beneficiare delle attuali forme di tutela.

La Naspi è erogata, nei limiti temporali sopra indicati, fino a quando permane lo stato di disoccupazione e con l’obbligo da parte del lavoratore disoccupato di partecipare alle attività di formazione, riqualificazione e ricerca attiva previste dal progetto così come saranno meglio definiti.

Il Decreto prevede anche un intervento per incentivare l’autoimprenditorialità; infatti potrà essere richiesta l’anticipazione del sussidio in un’unica soluzione allo scopo di agevolare l’avvio di una nuova attività professionale o di impresa o quale socio di cooperativa.

La domanda dovrà essere presentata telematicamente all’Inps entro 30 giorni dall’apertura della nuova attività; nel caso in cui il lavoratore instauri un nuovo rapporto di lavoro subordinato prima del compimento del termine per il quale ha diritto al sostegno Nasi dovrà provvedere a rimborsare totalmente il sussidio anticipato; nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con una cooperativa, l’importo dell’indennità spetterà alla cooperativa.

I casi di decadenza previsti sono:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione Inps;
  • inizio attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione Inps;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non abbia optato per la Naspi.

Con riferimento all’ipotesi di decadenza indicata al punto 2) possono comunque verificarsi casi specifici di coesistenza del diritto a percepire la Naspi e di un rapporto di lavoro subordinato, infatti:

  • rapporto di lavoro subordinato il cui reddito sia superiore al minimo escluso da imposizione ma con durata non superiore a 6 mesi: l’indennità è sospesa per la durata del rapporto di lavoro e comunque fino ad un massimo di 6 mesi;
  • rapporto di lavoro subordinato il cui reddito sia inferiore al minimo escluso da imposizione: il diritto all’indennità e garantito purché il lavoratore comunichi entro un mese all’Inps il reddito annuo presunto e il datore di lavoro non coincida o non sia in alcun modo collegato al precedente datore di lavoro dal quale il lavoratore è cessato;
  • due rapporti di lavoro subordinati a tempo parziale, uno dei quali viene a cessare a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale: l’indennità determinata proporzionalmente viene riconosciuta purché il lavoratore comunichi entro un mese all’Inps il reddito annuo previsto.

Ancora, con riferimento all’ipotesi di decadenza indicata al punto 3) vi può essere coesistenza del diritto a percepire la Naspi in costanza di svolgimento di attività di lavoro autonomo o di impresa, infatti:

  • in caso di svolgimento di attività in forma autonoma (attività professionale o di impresa) dal quale derivi un reddito inferiore al limite individuato per il mantenimento dello stato di disoccupazione, mantiene il diritto alla corresponsione della Naspi purché comunichi entro un mese all’Inps il reddito annuo presunto. L’importo dell’indennità sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito presunto, salvo eventuale conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Asdi – Il Nuovo Assegno di Disoccupazione:

Contemporaneamente all’entrata in vigore della Naspi debutterà anche l’Asdi, ovvero il nuovo Assegno di Disoccupazione per i lavoratori che percepiscono la Naspi e che nelle more della sua applicazione non hanno ancora trovato un’occupazione.

E’ da considerarsi un sussidio di natura sperimentale che sarà attivato per il 2015 e per una durata di sei mesi.

E’ destinato a lavoratori appartenenti a famiglie disagiate (famiglie con figli minorenni e lavoratori prossimi al raggiungimento dell’età pensionabile che non abbiano però maturato i requisiti per accedere ai trattamenti di quiescenza) e l’importo previsto ammonterà al 75% dell’ultimo assegno Naspi percepito.

L’importo potrà aumentare in funzione degli eventuali carichi di famiglia.

Eventuali estensioni del sussidio ad altre categorie diverse da quelle sopra indicate potranno essere individuate con Decreto emesso di concerto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I dettagli per le modalità di richiesta, i requisiti per accedervi saranno fissati attraverso un Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) di prossima emanazione; il termine per la sua approvazione è di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 183/2014.

Il Decreto che avrà natura non regolamentare dovrà fissare come abbiamo detto soprattutto le modalità operative per accedere al beneficio, stabilendo quindi i parametri Isee, i criteri di priorità nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a rispondere a tutte le richieste, gli incrementi per i carichi di famiglia, la durata, le caratteristiche del progetto a cui il lavoratore dovrà aderire, le eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini del progetto ed infine anche le modalità operative per l’erogazione del sussidio stesso (per il quale dovrebbe essere previsto un apposito flusso telematico o l’utilizzo di strumenti tipo voucher).

Le risorse messe a disposizione per il 2015 sono di € 300 milioni; l’attuazione e la gestione dell’intervento sarà a cura dell’Inps.

L’accesso al Nuovo Assegno di Disoccupazione è condizionato alla sottoscrizione da parte del lavoratore “in stato di bisogno” di un progetto che prevede anche la disponibilità obbligatoria, pena la decadenza del beneficio, alla partecipazione di iniziative tese alla formazione, all’orientamento e alla riqualificazione del soggetto stesso nonché la disponibilità ad accettare eventuali adeguate offerte di lavoro.

 

Dis-Coll – Indennità di Disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto:

Come abbiamo detto nelle premesse il Decreto di attuazione del Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali si occupa non solo di lavoratori subordinati ma anche di lavoratori parasubordinati con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di partita Iva e non pensionati che abbiano perso involontariamente il lavoro.

E’ questo uno dei provvedimenti che riveste maggiormente il carattere della novità non essendo stato in passato previsto nulla di analogo.

Si tratta di un provvedimento adottato in via sperimentale per il 2015 e a beneficio degli eventi intercorsi dal 01 gennaio 2015 e fino al 31.12.2015.

Le condizioni oggettive per aver diritto alla Dis – Coll sono:

  • aver perduto involontariamente il lavoro;
  • essere stati licenziati e non dimessi volontariamente;
  • essersi dimessi per giusta causa.

I requisiti soggettivi per accedere alla Dis – Coll sono:

  • essere al momento della presentazione della domanda in stato di disoccupazione;
  • possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione per il periodo che va dal 01 gennaio dell’anno precedente alla data in cui si è verificata la perdita del lavoro;
  • possano far valere nell’anno in cui si verifica la perdita del lavoro almeno un mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione di durata di almeno un mese che dia luogo ad almeno un reddito pari alla metà dell’importo che dà diritto ad un mese di contribuzione.

Importante: i requisiti di cui sopra devono coesistere.

Il collaboratore dovrà essere iscritto alle liste del Centro per l’impiego e sottoscrivere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.); quest’ultima dichiarazione è stata modificata nell’ambito della Legge 183/2014 prevedendo nuove forme di ricerca attiva e di reinserimento  nel mondo del lavoro per poter accedere al sussidio.

L’indennità sarà corrisposta per un periodo corrispondente alla metà dei mesi di contribuzione dell’anno solare precedente all’evento verificato, quindi per un periodo massimo di sei mesi.

La domanda dovrà essere presentata telematicamente all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro; il termine qui indicato è da intendersi perentorio per cui domande presentate oltre il 68^ giorno dalla cessazione del lavoro non saranno prese in considerazione.

Così come per il mantenimento del diritto a Naspi e Asdi anche per poter beneficiare della Dis – Coll il collaboratore dovrà aderire ad un programma di ricerca attiva del lavoro nonché di riqualificazione per il suo reinserimento nel mondo del lavoro.

La Dis – Coll spetta a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L’importo del sussidio non potrà comunque essere superiore a € 1.300 al mese e a partire dal 5^ mese lo stesso importo subirà una riduzione del 3% ogni mese.

Nel caso in cui durante il diritto dell’indennità il collaboratore avviasse una nuova attività autonoma dovrà provvedere ad informare entro un mese l’Inps comunicando il presunto reddito annuo derivante dalla nuova attività.

Se questo importo è inferiore al reddito annuo previsto per il mantenimento del diritto all’indennità di disoccupazione l’importo della Dis-Coll sarà ridotto dell’80% del reddito previsto per il restante periodo di applicazione dell’indennità.

Terminata la fase sperimentale del primo anno (2015) dovranno esservi specifici provvedimenti legislativi che individueranno le risorse disponibili per la corresponsione della suddetta indennità.

Per quanto riguarda le collaborazioni a progetto viene abrogata l’indennità una tantum che era stata confermata nel 2013 della Riforma Fornero dopo tre anni di sperimentazione.

 

Riepilogo degli ammortizzatori sociali in caso di perdita del lavoro :

Riportiamo di seguito due schemi riepilogativi, tratti dalla nota rivista specializzata “Il Sole 24 ore”, che riteniamo possano ben riassumere le più importanti modifiche apportate dalla Legge Delega “Jobs Act” e dalla Legge di Stabilità 2015 con particolare riferimento agli ammortizzazioni sociali (nuovi e rinnovati) esaminando le varie fattispecie possibili sia in materia di collocazione aziendale, di tipologia contrattuale e di situazione soggettiva del lavoratore.

Come si evince nel primo prospetto si presta particolare attenzione agli interventi normativi nuovi o rinnovati applicabili in caso di “perdita del lavoro” indicando quindi anche l’evoluzione dell’indennità Aspi e Mini Aspi in Naspi, l’introduzione dell’Assegno di Disoccupazione per le famiglie “numerose”  e disagiate.

Ammortizzatori-sussidi

 

Così come la riforma interviene in materia di ammortizzatori sociali da attivare in caso di perdita del lavoro, il Jobs Act riformula anche la Cassa Integrazione Guadagni, ovvero quel paracadute che interviene a favore dei dipendenti di aziende in “crisi” temporanea o strutturale in costanza però di rapporto di lavoro.

Sarà infatti riformata la normativa sia con riferimento alla CIG (Cassa Integrazione Guadagni – ordinaria) sia alla CIGS (Cassa Integrazione Guadagni – straordinaria).

L’elemento di maggiore novità introdotto è la previsione di non applicabilità di CIG nei casi di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo di essa.

Anche la Legge Fornero aveva rimodulato gli interventi della CIG, tant’è che:

  • dal 01 gennaio 2016 la CIGS non sia più applicabile nelle ipotesi di procedure concorsuali;
  • nel triennio 2013-2016 la Cig in deroga (Cassa Integrazione Guadagni – in deroga) è destinata ad esaurirsi.

Sussidi-sospensione

Il Jobs Act prevede che sarà possibile accedere alla Cig solo quando saranno esaurite tutte le possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro e di turnazione (con l’utilizzo anche dei cosiddetti contratti di solidarietà).

 

 

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