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22 Novembre 2024
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Indennità per congedo di maternità e paternità

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Il congedo di maternità, il congedo di paternità alternativo e il congedo di paternità obbligatorio per lavoratrici e lavoratori dipendenti è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici  e ai lavoratori durante:

  • la gravidanza e primi mesi di vita del bambino;
  • in caso di adozione o affidamento dei minori.


Indennità per congedo di maternità e paternità: a chi è spetta.

Il congedo di maternità spetta:

  • alle lavoratrici dipendenti;
  • alle lavoratrici in stato di disoccupazione o che risultino sospese da lavoro;
  • alle lavoratrici delle attività socialmente utili;
  • alle lavoratrici agricole che, nell’anno del congedo, risultano iscritte negli elenchi preposti e posseggano il titolo di bracciante da almeno 51 giorni;
  • alle colf e alle badanti;
  • alle apprendiste, alle operaie, alle impiegate, alle dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  • alle lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche.

Il congedo di paternità spetta:

  • ai padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici.


Indennità per congedo di maternità e paternità: periodo.

Il congedo di maternità inizia, secondo la normativa, due mesi prima della data presunta del parto e termina tre mesi dopo la nascita del bambino. Vi sono dei casi in cui il periodo di congedo può variare:

  • nel caso in cui il parto sia avvenuto anticipatamente rispetto alla data presunta;
  • nel caso in cui la donna abbia lavorato fino alla data del parto, dietro attestazione da parte del medico competente, certificando che non ci siano rischi per la puerpera e per il nascituro, il periodo di congedo inizia cinque mesi dopo il parto;
  • nel caso in cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ritenga che le condizioni ambientali e di lavoro siano pregiudizievoli per la donna e il suo bambino, è previsto per l’intero periodo di interdizione prorogata.

Per il congedo di paternità obbligatorio, invece, il lasso di tempo è di dieci giorni lavorativi, l’indennità giornaliera è pari al 100% della retribuzione ed è usufruibile:

  • nel periodo che va dai due mesi prima della data presunta del parto o dell’ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, fino a cinque mesi dopo l’evento;
  • durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.


Indennità per congedo di maternità e paternità: importo.

L’indennità prevista durante il periodo di congedo di maternità e paternità alternativa per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo che si è percepito lo stipendio precedente l’inizio del congedo; è erogato anticipatamente dal datore di lavoro.

I casi in cui l’indennità non viene anticipata dal datore ma direttamente dall’INPS, sono:

  • in caso di lavoratrici stagionali;
  • in caso di lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • in caso di colf o badanti;
  • in caso di operaie agricole;
  • in caso di disoccupate o sospese.


Indennità per congedo di maternità e paternità: come richiederla.

La domanda per il congedo di maternità e paternità alternativa entro i due mesi che precedono la data presunta del parto e non oltre  l’anno dalla fine del periodo previsto per avere l’indennizzo, tramite:

  • patronato;
  • accedendo al servizio INPS online per i cittadini “Indennità per congedo di maternità e di paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendenti” accedendo tramite le credenziali in possesso (PIN, SPID, CIE, CNS, eIDAS). Tramite questo servizio è possibile:
    • fare domanda, inserendo le informazioni e la documentazione richiesta;
    • accedere al manuale per la compilazione della domanda e avere tutte le informazioni necessarie per specifico caso;
    • annullare la domanda;
    • consultare lo stato di avanzamento della domanda.


Indennità per congedo di maternità e paternità: casi particolari.

L’indennità per congedo di maternità, viene così gestita:

  • nel caso di un parto gemellare la durata e l’importo dell’indennità non varia;
  • nel caso di ricovero del neonato, la madre può sospendere il congedo, riprendere a lavorare e riattivare il congedo nel momento in cui il neonato viene dimesso;
  • nel caso di interruzione di gravidanza:
    • dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione;
    • in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il periodo di congedo;

la lavoratrice ha diritto a godere dell’intero periodo di congedo.

L’indennità per congedo di paternità alternativo è diverso dall’indennità per congedo di paternità obbligatorio. IL congedo di paternità alternativo è riconosciuto al padre del nascituro in caso di:

  • morte o grave infermità della madre del bambino, con l’invio della documentazione certificata all’INPS tramite raccomandata o per sportello;
  • abbandono del figlio da parte della madre, con invio telematico della dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre, con invio della documentazione che lo attesti.


Indennità per congedo di maternità e paternità: normativa.

  • d.lgs. n. 151/2001;
  • Circolare INPS n. 148/2019;
  • d.lgs. n. 119/2011;
  • Legge 184/1983;
  • Circolare INPS n. 16/2008;
  • d.lgs. n. 105/2022;
  • Circolare INPS n. 173/2015;
  • Circolare INPS n. 182/2021.


Indennità per congedo di maternità e paternità: fonte.

  • Inps.

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