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Saggi
21 Giugno 2019

Il ravvedimento operoso

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Ora può essere parziale e con sanzioni frazionate

 

Il ravvedimento operoso cambia volto.  Un emendamento al Decreto Crescita (Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 avente per oggetto “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 30.04.2019) approvato in Commissione Finanze e Bilancio della Camera in data 11.06.2019, a firma degli onorevoli Carla Ruocco e Alberto Gusmeroli, introduce la possibilità per il contribuente di “sanare” gli adempimenti di origine fiscale anche in misura parziale e frazionando le sanzioni applicabili.

Vediamo innanzitutto di inquadrare correttamente l’ambito di applicazione e per poterlo fare bisogna partire dalla definizione dell’istituto del ravvedimento operoso.

Con il termine “ravvedimento operoso” si intende quello strumento che consente al contribuente di sanare le proprie violazioni, irregolarità o omissioni di natura tributaria con il versamento di sanzioni significativamente ridotte e soprattutto modulate al periodo di tempo intercorso tra la scadenza originaria dell’adempimento ed il momento in cui questa stessa viene regolarizzata.

Si tratta in buona sostanza di un comportamento spontaneo posto in atto dal contribuente per risolvere alcune posizioni di carattere fiscali dettate dall’errore, dalla indisponibilità di liquidità per farvi fronte o più semplicemente dalla non conoscenza dell’obbligo.

Da un punto di vista legislativo il ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 18.12.1997 recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”- pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5 del 08.01.1998 – Supplemento Ordinario n. 4.

Nel tempo l’istituto del ravvedimento operoso ha avuto un ampliamento del suo ambito di applicazione aprendosi per esempio nei confronti di tributi locali o a favore di Enti pubblici e soprattutto ha visto una rimodulazione delle sanzioni e degli interessi (si parla di interesse al tasso legale che quindi nel tempo è stato modificato) ed un allungamento dei tempi di applicazione prevedendo la possibilità di ravvedere inadempimenti tributari anche oltre i due anni dall’originaria scadenza.

Quello che nel tempo sono sempre stati mantenuti come cause imprescindibili per l’applicazione del ravvedimento operoso sono le seguenti condizioni:

1)    La possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento operoso trova un limite temporale nel periodo intercorrente tra la data in cui la violazione viene commessa ed il momento in cui la stessa violazione non sia stata già contestata e/o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente stesso ne sia formalmente venuto a conoscenza;
2)    Il ravvedimento deve essere totale; ovvero perché lo stesso risulti efficace il versamento (con Modello F24) deve contemporaneamente comprendere il tributo, le sanzioni e gli interessi.

Con riferimento alla prima condizione, nel tempo la stessa è stata alleggerita prevedendo l’inibizione del ravvedimento operoso solo dalla data di notifica di atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

Oltre a ciò nel tempo abbiamo assistito all’introduzione dello strumento di “compliance”; si tratta in buona sostanza di un nuovo modo con cui l’Agenzia delle Entrate entra in contatto con il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate infatti prima di avviare una procedura di accertamento vero e proprio invia ad alcuni contribuenti una serie di lettere nelle quali sono riportate delle anomalie rinvenute nelle loro dichiarazioni o nelle loro comunicazioni ed aventi per oggetto omissioni o infedeltà riscontrate mettendo a confronto i dati comunicati dal contribuente e quelli nelle disponibilità delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate stessa.

In questo modo l’Agenzia delle Entrate offre la possibilità ai contribuenti di verificare le proprie posizioni ed eventualmente, prima che l’Ufficio provveda con un atto di accertamento vero e proprio che implicherebbe l’applicazione delle sanzioni più pesanti, può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso regolarizzando così l’errore o l’omissione.

 

La seconda condizione invece, ha mantenuto, fino a qualche giorno fa la sua impostazione originaria impendendo quindi di fatto al contribuente di rateizzare e frazionare gli importi dovuti.

Ora l’emendamento al Decreto Crescita approvato nei giorni scorsi apre le porte ad una maggiore flessibilità in linea con l’obiettivo stesso del Decreto che si pone di creare le basi per superare alcune situazioni particolari di crisi.

 

Ricordiamo che il contribuente che intende avvalersi dell’istituto operoso ha la volontà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali, beneficiando anche di una riduzione delle sanzioni, e quindi in questo senso dovrebbe trovare riscontro in una facilitazione delle condizioni per poterlo fare.

 

L’emendamento riscrive quindi l’istituto del ravvedimento operoso introducendo, al Decreto Legislativo n. 472 del 18.12.1997, l’articolo 13 bis “Ravvedimento parziale” stabilendo:

 

1.     L’articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purchè nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13.

Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

2.     Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate”.

 

Il contenuto del comma 2 dell’articolo 13 bis stabilisce quindi che il ravvedimento parziale con applicazione di sanzioni frazionate non è per esempio applicabile ai tributi da versare a favore degli Enti locali.

 

In ogni caso l’emendamento è accolto con favore dai contribuenti che vogliono regolarizzare le proprie pendenze fiscali senza giungere all’iscrizione delle somme a ruolo (con effetti ben più gravi ed onerosi per il contribuente stesso) in quanto ne ampia le possibilità di accesso prevedendo una migliore programmazione dei pagamenti in base alle proprie disponibilità finanziarie, pur precisando che operativamente questa prassi era comunque già applicata, pur non formalmente prevista delle norme ma neppure contestata dall’Agenzia delle Entrate. Ora questo meccanismo assume di fatto la veste di legalità e ufficialità.

 

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