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11 Dicembre 2020

Emissione elettronica dell’autofattura

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Dopo aver visto le modalità di integrazione elettronica delle fatture relative a operazioni soggette a reverse charge, vediamo ora le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel documento “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” relativamente alla compilazione delle autofatture.

Prima di vedere la procedura è bene, anche in questa sede, precisare cosa si intende per autofattura. Spesso, infatti, il termine autofattura è utilizzato impropriamente per indicare le ipotesi di integrazione delle fatture da reverse charge.

L’autofattura è quel documento che contiene gli stessi elementi della normale fattura ma, a differenza di quest’ultima, il soggetto che la emette non è il cedente/prestatore, come generalmente accade, bensì il cessionario/committente sul quale tra l’altro ricadono gli obblighi di assolvimento dell’imposta.

Fatta eccezione per le operazioni effettuate dai soggetti non residenti per le quali i cessionari/committenti possono scegliere di emettere autofattura analogica con l’obbligo di comunicare l’operazione nell’esterometro, laddove è richiesto l’obbligo di emettere autofattura questa deve passare da SDI e dunque essere elettronica.

Di seguito vediamo le regole di compilazione elettronica dell’autofattura relativa ai casi più frequenti e cioè: autofattura per l’acquisto di beni e servizi dall’estero, autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture e autofattura per splafonamento.

Codice TD17 (acquisto di servizi) o TD19 (acquisto di beni)

Nelle ipotesi di operazioni, rilevanti ai fini iva in Italia, effettuate da soggetti non residenti Extra UE nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, i cessionari/committenti, tenuti ad assolvere gli obblighi iva, possono decidere alternativamente di emettere autofattura analogica o elettronica.

L’emissione dell’autofattura elettronica dispensa il cessionario/committente dall’indicare l’operazione nell’esterometro.

L’autofattura elettronica deve essere compilata inserendo:

– nel campo cedente/prestatore i dati del cedente/prestatore estero e l’indicazione del paese di residenza;

– nel campo cessionario/committente i dati del cessionario /committente che emette la fattura;

– nel campo data, la data di effettuazione dell’operazione;

– l’imponibile e la relativa imposta oppure la natura dell’operazione qualora non si tratti di operazione imponibile;

– il codice IdSdi attribuito dal sistema di interscambio;

– la numerazione progressiva.

Codice TD20

Il codice TD20 deve essere utilizzato nei casi di cui all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 e cioè nelle ipotesi di omessa fatturazione da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, previo versamento dell’IVA con F24 ove richiesto:

– nel campo cedente/prestatore devono indicarsi i dati del fornitore;

– nel campo cessionario/committente l’identificativo IVA di colui che effettua la regolarizzazione o l’integrazione;

– nel campo data deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi;

– deve essere indicato l’ammontare dell’imponibile non fatturato dal cedente/prestatore o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione);

– deve essere indicata la fattura di riferimento solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente;

– nel campo numero deve essere riportata la numerazione progressiva.

Codice TD21

Il codice TD21 deve essere utilizzato dall’esportatore abituale che a fronte dello splafonamento (acquisto con dichiarazione di intento per un importo superiore al plafond disponibile) decide di sanare la situazione con l’emissione di una autofattura contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che si sarebbe dovuta applicare, da versare con F24 insieme agli interessi.

Alternativamente, resta ferma la possibilità per l’esportatore abituale di richiedere al cedente/prestatore l’emissione di una nota di variazione in aumento, ai sensi dell’articolo 26, D.P.R n. 633/1972.

Il documento TD21 deve essere compilato, inserendo:

– i dati di colui che emette l’autofattura sia nel campo cedente/prestatore che nel campo cessionario/committente;

– la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, che deve comunque ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento;

– l’ammontare eccedente il plafond e della relativa imposta;

– l’indicazione della fattura di riferimento qualora l’esportatore emette un’autofattura diversa per ogni fornitore;

– una numerazione progressiva.

.

.

Aggiornamento del 7 febbraio 2022

Reverse charge e autofattura: vale ancora l’integrazione tradizionale.

Per le operazioni soggette a inversione contabile possono adottarsi ancora le regole tradizionali in ordine alla procedura di integrazione delle fatture ricevute. Per intenderci, resta ancora valida almeno fino al 30 giugno 2022 l’integrazione analogica.

Il Decreto Legge 146/2021, all’art.5, c. 14 ter ha di fatto posticipato al 1° luglio 2022 l’abolizione dell’esterometro e dunque posticipato l’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni effettuate con soggetti esteri mediante l’utilizzo del Sistema di Interscambio.

È stato espressamente previsto che: “con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio”.

Non gravando alcun tipo di obbligo alcun tipo di obbligo in capo ai contribuenti, questi potranno scegliere di:

  • Integrare la fattura cartacea ricevuta dall’estero con l’indicazione dell’aliquota di riferimento e annotare la fattura nel registro iva vendite e acquisti. Questo adempimento comporta tuttavia anche l’obbligo di compilazione dell’esterometro;
  • Emettere autofattura, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti effettuati da soggetti stabiliti in Paesi Extra UE. Anche in questo caso sarà necessario comunicare l’operazione mediante compilazione dell’esterometro;
  • In alternativa alla modalità analogica di integrazione della fattura, potranno scegliere di integrare in modalità elettronica la fattura via SDI, mediante l’utilizzo dei codici “TD17” per i servizi ricevuti, “TD18” per l’acquisto intracomunitario di beni e “TD19” per l’acquisto di beni Extra UE. L’integrazione elettronica delle fatture comporta l’esonero dalla compilazione dell’esterometro.

Nulla cambia, invece, per le operazioni soggette a reverse charge interno per le quali non è previsto alcun obbligo di integrazione elettronica delle fatture. Con riferimento a queste operazioni permane dunque la possibilità di integrazione delle fatture mediante annotazione dell’iva sulla copia cartacea della fattura.

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