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Saggi
19 Settembre 2014

Donne prive di lavoro regolarmente retribuito – Ripristino degli incentivi

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Premessa:

La Riforma Fornero nel 2012, seppure con le proprie imperfezioni e carenze nonché in alcuni casi gravi dimenticanze che hanno portato pesanti squilibri nel mondo del lavoro, aveva l’intenzione di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro in particolare di quelle categorie maggiormente svantaggiate.

Tra queste certamente si inserisce il mondo femminile da sempre poco tutelato.

La posizione lavorativa della donna è sempre stato poco osservato e poco presa in considerazione dalle normative, vuoi perché troppo spesso è stata assunta a prototipo di persona dedita solo alla gestione familiare, alla cura dei figli, con il rischio di essere troppo frequentemente assente per maternità o malattia dei figli, vuoi perché considerata molto spesso non rappresentativa e non qualificata a rivestire ruoli importanti nel mondo del lavoro (forse solo ora le donne stanno emergendo in campi, quali la politica, la ricerca, la finanza, dove il ruolo da protagonista era sempre assunto da uomini).

In un’ottica di crescita, obiettivo che ha voluto perseguire la Riforma Fornero del 2012, è stato introdotto in particolare un incentivo per i datori di lavoro che avessero assunto proprio le donne in una particolare condizione, ovvero donne disoccupate da tempo, così da favorirne il loro reinserimento.

Dalla Riforma Fornero, in attuazione anche a norme di carattere Europeo, vi è stato un susseguirsi di modifiche soprattutto in merito ai periodi di validità dell’incentivo.

E’ nostra intenzione con questo articolo ripercorrere la genesi dell’incentivo, i riferimenti normativi facendo il punto circa l’attuale situazione che ha visto negli ultimi giorni una non sperata riconferma dei benefici previsti.

Iniziamo il nostro percorso.

 

 

Riferimenti normativi:

–  Legge n. 92 del 28.06.2012 “Riforma Fornero” art. 4 commi 8 e 11 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 03.07.2012 – Supplemento Ordinario n. 136;

–  Circolare Inps n. 111 del 24.07.2013 e Messaggio Inps n. 12212 del 29.07.2013 illustranti le modalità di accesso all’incentivo;

–  Carta degli Aiuti a finalità regionale approvata con Decisione della Commissione Europea C/2007 5618 def. Corrigendum del 28.11.2007 recepita dalla legislazione italiana con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27.03.2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 19.04.2008 – Supplemento Ordinario n. 99, avente per oggetto “Aiuto di Stato a finalità regionale 2003 – 2013”.

–  Messaggio Inps n. 6235/2014 del 23.07.2014 che comunicava lo stop dell’incentivo, originariamente attivo fino al 31.12.2013 e successivamente prorogato al 30.06.2014 non essendo interventuo il rinnovo della Carta degli Aiuti;

–  Messaggio Inps n. 6319/2014 del 29.07.2014 che comunica il ripristino degli incentivi fino all’adozione della Nuova Carta degli Aiuti, giusta nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40/0028096 del 25.07.2014.

 

Soggetti beneficiari:

Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 92/2012 i datori di lavoro possono beneficiare di agevolazioni contributive nel caso di assunzione di donne di qualsiasi età anagrafica con le seguenti caratteristiche:

  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle Regioni ammissibili al finanziamento previsto dai Fondi Strutturali della UE;
  • prive di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi se ovunque residenti (al di fuori quindi dalle Regioni per le quali è previsto l’accesso ai Fondi UE);
  • con professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Le Regioni ammesse ai Fondi Strutturali UE sono indicati nella Carta degli Aiuti disponibile sul sito del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica: www.dps.gov.it.

Per praticità elenchiamo di seguito le aree svantaggiate anche se per alcune di esse è comunque necessario verificare sul sito l’ammissibilità delle singole provincie:

– Calabria, Campania, Puglia e Basilicata;

e zone specifiche di:

– Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle D’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria e Lombardia.

 

Prima di affrontare la natura dell’incentivo previsto è opportuno chiarire un concetto importante ovvero quello di “donne prive di impiego regolarmente retribuito”.

Per una corretta interpretazione è necessario fare riferimento ai criteri di individuazione presente nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Delega alle pari opportunità del 20.03.2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 153 del 02.07.2013 e successivo chiarimento pubblicato dal Ministero del Lavoro con propria circolare n. 34 del 25.07.2013.

 

In tali documenti si definiscono “donne prive di impiego regolarmente retribuito” coloro che negli ultimi 6 mesi:

* non hanno svolto alcuna attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;

* hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore alla soglia annuale minima personale esclusa da imposizione ovvero:

 

– € 4.800,00 per i lavoratori autonomi

– € 6.800,00 per i lavoratori subordinati o parasubordinati.

 

Ancora è necessario chiarire l’ambito di applicazione della “disparità uomo-donna”.

Affinché si possa rientrare in quest’ultima tipologia di soggetti incentivati la disparità uomo-donna deve superare almeno del 25% la disparità media.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del lavoro, con propria Circolare n. 34/2013 del 25.07.2013 ha precisato che ai sensi del proprio Decreto del 16.04.2013 all’individuazione di tali professioni e settori si dovesse giungere con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed infatti così è stato; due decreti ministeriali del 02.09.2013 hanno identificato per gli anni 2013 e 2014 gli ambiti lavorativi con squilibrio superiore al 25% rispetto alla media.

Sono state anche predisposte alcune tabelle tenendo presente che le professioni sono differenziate in base alla specifica classificazione Ateco (che comprende anche gli imprenditori e gli amministratori di società, ai quali ovviamente non è però applicabile l’incentivo per l’assunzione).

L’incentivo spetta anche in caso di assunzione part-time, assunzione a scopo di somministrazione e per i soci di cooperative di lavoro.

 

Esclusione dal beneficio:

L’incentivo è escluso nei seguenti casi:

– quando l’assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa impresa licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, nei 6 mesi precedenti. Tale divieto non si applica trascorsi 6 mesi dal licenziamento o dalla sospensione;

– se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

– se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

– se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

– per quei lavoratori sospesi in CIGS, nei 6 mesi precedenti, da parte di un’impresa che al momento della sospensione presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo;

– lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

 

Tipo di incentivo:

Il beneficio concretamente è rappresentato da uno sgravio contributivo (sia previdenziale che assistenziale) pari al 50% della quota di contribuzione posta a carico del datore di lavoro per un periodo di:

  • 12 mesi se il datore di lavoro addiviene ad una assunzione a tempo determinato;
  • 18 mesi se il datore di lavoro addiviene ad una assunzione a tempo indeterminato o alla trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

 

Obblighi del datore di lavoro:

Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, ha l’obbligo di accertare lo stato di “assenza di lavoro regolarmente retribuito”, non necessariamente rappresentato dalla stato di disoccupazione, per il periodo di volta in volta previsto a seconda delle diverse categorie di appartenenza, della lavoratrice oggetto di beneficio.

 

Modalità di accesso all’incentivo:

A seguito del ripristino degli incentivi l’Inps ha informato che quanto prima provvederà ad aggiornare la procedura di elaborazione dei modelli 92-2012 per la presentazione delle istanze agli incentivi.

Tali moduli previsti dalla Riforma Fornero, consentono l’invio della domanda telematica accedendo al sito dell’Inps www.inps.it con identificazione delle credenziali in possesso al soggetto intermediario (consulente del lavoro a cui è stato affidato l’incarico) o del datore di lavoro con proprio codice fiscale e codice Pin.

I moduli 92/2012 dovranno essere inviati telematicamente prima dell’invio della denuncia contributiva (flusso UniEmnes o Dmag) ove verrà indicata la contribuzione agevolata così come indicato al punto 5 della Circolare Inps n. 111/2013 del 24.07.2013.

Gli stessi moduli devono essere utilizzati anche nel caso di assunzione, proroghe e trasformazioni a scopo di somministrazioni.

Entro il giorno successivo le aziende riceveranno la risposta contenente l’esito dell’istanza.

Il datore di lavoro può eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui l’invio è avvenuto e prima quindi della sua elaborazione da parte dei sistemi centrali.

 

Identificazione dei soggetti nei flussi Uniemens:

Il lavoratore agevolato sarà identificato con il codice “55” che assume il significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4 commi 8-11 Legge 92/2012”, il datore di lavoro sarà invece identificato con il codice “2H” che assume il significato di “datore di lavoro ammesso agli incentivi di cui all’art. 4 commi 8-11 Legge 92/2012.

 

Istanze negate nelle more della proroga:

Il messaggio dell’Inps n. 6319 del 29.07.2014 precisa che le istanze che hanno ricevuto diniego in quanto presentate dalla data del 01.07.2014 al 23.07.2014 (prima quindi del provvedimento di proroga dell’incentivo) saranno automaticamente riassunte in carico con esito positivo con contestuale attribuzione del Codice di Attribuzione “2H” con riferimento alle singole matricole interessate.

 

Quesiti:

Il messaggio Inps n. 12849/2013 del 07.08.2013 precisa che i datori di lavoro, i loro rappresentanti o gli intermediari, potranno inoltrare specifici quesiti alle Sedi competenti avvalendosi della funzione “contatti” presente nel cassetto previdenziale delle aziende sul sito www.inps.it.

Qualora i quesiti posti siano ritenuti di interesse generale le risposte fornite dalla competenti Sedi saranno pubblicate, a cura della Direzione Centrale Entrate.

 

Per richiedere una consulenza professionale, scrivi alla redazione

 

 

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