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Saggi
28 Giugno 2019

01.07.2019 Le novità in materia di fatturazione elettronica alla luce della recente circolare dell’Agenzia delle Entrate

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Ci stiamo avvicinando a grandi passi al 01.07.2019; la data è rilevante in quanto al 30.06.2019 cesserà il periodo di monitoraggio e di moratoria e tolleranza soprattutto in materia di fatturazione elettronica, il nuovo adempimento che ha rivoluzionato il modo di certificare le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi ed entrato in vigore per la maggior parte dei contribuenti a partire dal 01.01.2019.

 

In particolare, dal 01.07.2019 si applicheranno, in caso di inadempimento, ritardi o omissioni, le sanzioni ordinarie previste dall’articolo 10 comma 1 del Decreto Fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2019 che prevede nello specifico che:

 

“Per il primo semestre del periodo di imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a)    Non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b)    Si applicano con la riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019”.

 

L’individuazione di questo periodo di moratoria si è reso necessario sia per l’Agenzia delle Entrate sia per gli operatori fiscali (contribuenti e loro consulenti) allo scopo di evidenziare e risolvere le criticità legate a questo nuovo adempimento malgrado lo stesso fosse già entrato a regime seppure limitatamente alle operazioni poste in atto dai contribuenti che operano con la Pubblica Amministrazione.

 

Dal 01.07.2019 quindi occorre fare molta attenzione all’individuazione del corretto termine di fatturazione.

 

Per dissipare gli eventuali dubbi ancora sussistenti, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la pubblicazione sul sito istituzionale dalla Circolare n. 14/E del 17.06.2019 avente per oggetto “Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini Iva, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica”.

 

In particolare, la Circolare n. 14/E detta chiarimenti molto importanti in relazione alla “data di emissione della fattura” e al “termine di trasmissione” della fattura elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

 

Al punto 3.1 “Emissione delle fatture” si precisa che a decorrere dal 01.07.2019:

 

  1. si dovrà riportare, tra le indicazioni, la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazioni di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, semprechè tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”;
  2. si potrà emettere la fattura “entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”; questo significa che poiché in materia di fatturazione elettronica la fattura “emessa” ma non ancora inviata al Sdi è considerata non emessa, la data della fattura dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell’operazione mentre i 12 giorni sono il tempo entro il quale tale documento dovrà essere trasmesso al Sdi.

 

Tale distinzione dei due termini si ritiene importante in quanto possono verificarsi problemi tecnici, per esempio per mancanza di collegamento internet, che ne ritardino o ne impediscano la trasmissione all’atto della compilazione della fattura stessa.

 

La corretta individuazione del momento in cui la prestazione di servizi o la cessione di beni si realizza diventa elemento determinante anche ai fini della corretta esigibilità dell’imposta (con riferimento quindi alle fatture emesse) e della detraibilità dell’imposta (con riferimento quindi alle fatture di acquisto).

 

Quanto sopra come meglio specificato nella stessa Circolare n. 14/E del 17.06.2019 ai punti 3.2 “Annotazione delle fatture emesse”; 3.3 “Registrazione degli acquisti” e 3.4 “Detrazione dell’Iva”.

 

Ancora di estremo interesse sono i chiarimenti contenuti al punto 4.1 “Sanzioni in materia di fatturazione elettronica” perché come abbiamo detto nelle premesse cessando il periodo di moratoria a far data dal 01.07.2019 si applicheranno le sanzioni ordinarie.

 

Ai contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente è stato concesso più tempo pertanto il cosiddetto periodo di moratoria varrà fino al 30.09.2019.

 

Ricordiamo inoltre che in caso di ritardata emissione, tenendo conto della distinzione tra l’adempimento “emissione” e “trasmissione” di cui ai precedenti paragrafi, si applicherà la sanzione ordinaria nella misura minima di € 250,00 e massima di € 2.000,00, quando la violazione non incida sulla corretta liquidazione dell’Iva, in caso contrario la sanzione prevista va dal 90% al 180% dell’imposta “tardivamente liquidata”, giusto quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 471/1997.

 

A completamento delle informazioni fin qui fornite ricordiamo che la data del 01.07.2019 è portatrice di novità anche in merito di certificazione delle vendite al dettaglio; da tale data infatti sarà obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per i contribuenti con volume d’affari superiore a € 400.000,00 e dal 01.01.2020 per tutti i commercianti al dettaglio; fermi restando i contribuenti che per condizioni oggettive o soggettive ne siano esonerati.

 

Anche in questo caso, come già avvenuto con riferimento all’introdotto obbligo della fatturazione elettronica, è previsto un primo periodo, fino al 31.12.2019, di rodaggio che prevede la disapplicazione quindi delle sanzioni.

 

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