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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

SIC-20: Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto – Rilevazione di perdite

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Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimento: IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.

Problema

1. In alcune circostanze, un investitore può possedere una serie di investimenti finanziari in una collegata o in una joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto. Per esempio, la partecipante può possedere investimenti finanziari come, per esempio, azioni ordinarie o privilegiate, finanziamenti, anticipi, titoli di debito, opzioni di acquisto di azioni ordinarie o crediti commerciali.

2. Lo IAS 28.22 indica che nell’applicare il metodo del patrimonio netto, una volta che la quota delle perdite di pertinenza della partecipante è pari o superiore al valore contabile della partecipazione, la partecipante normalmente cessa di imputare la propria quota di perdite ulteriori in conto economico. La partecipazione è iscritta a un valore pari a zero. Per altro, le perdite ulteriori devono essere coperte da accantonamenti nella misura in cui la partecipante si sia impegnata o abbia eseguito versamenti per conto della collegata stessa che la partecipante ha garantito, o per i quali essa si è altrimenti impegnata.

3. Nell’applicazione del metodo del patrimonio netto i problemi consistono nel definire:

(a) quali investimenti finanziari sono inclusi nel “valore contabile di una partecipazione” cui si fa riferimento nello IAS 28.22; e

(b) se la rilevazione della quota delle perdite di pertinenza della partecipante nella collegata o nell’impresa a controllo congiunto (partecipata) superiore al valore contabile della partecipazione viene mantenuta anche quando l’impresa mantiene altre tipologie di investimenti finanziari nella partecipata non compresi nel valore contabile della partecipazione.

4. La presente Interpretazione considera l’applicazione del metodo del patrimonio netto secondo quanto previsto nello IAS 28. In base a quanto disposto dal trattamento contabile alternativo consentito contenuto nello IAS 31.32, un’impresa applica il metodo del patrimonio netto nell’iscrizione in bilancio della propria partecipazione in una impresa a controllo congiunto e, perciò, anche in tal caso, si applica la presente Interpretazione.

Interpretazione

5. Gli investimenti finanziari possono manifestarsi in una varietà di modi, per esempio alcuni di essi hanno la forma di azioni ordinarie o azioni privilegiate. Per la finalità dell’applicazione dello IAS 28.22, il valore contabile di una partecipazione deve includere solamente il valore contabile degli strumenti che forniscono diritti non vincolati alla partecipazione di utili o perdite e una quota residua di natura patrimoniale nella partecipata.

6. Se la quota delle perdite di pertinenza della partecipante risulta superiore al valore contabile della partecipazione medesima, il valore di quest’ultima è azzerato e la rilevazione di perdite ulteriori deve essere attualizzata, a meno che la partecipante abbia sostenuto obbligazioni per la partecipata o debba adempiere a obbligazioni della partecipata per cui essa stessa si è resa garante o per le quali si sia altrimenti impegnata, sia qualora ciò implichi un finanziamento sia qualora non implichi alcun finanziamento. Nella misura in cui la partecipante ha sostenuto tali obbligazioni, la partecipante continua a rilevare la propria quota di perdite della partecipata.

7. Gli investimenti finanziari in una partecipata che non sono inclusi nel valore contabile della partecipazione in base a quanto previsto dal paragrafo 5 della presente Interpretazione sono contabilizzati in conformità ad altri Principi contabili internazionali, per esempio allo IAS 39, e precedentemente all’applicazione dello IAS 39, allo IAS 25 (rivisto nella forma nel 1994).

8. Continue perdite da parte di una partecipata devono essere considerate sintomo evidente che gli investimenti finanziari compresi nel valore contabile di una partecipazione secondo quanto previsto nel paragrafo 5 della presente Interpretazione e degli altri investimenti finanziari possono aver subito una perdita durevole di valore. La perdita durevole del valore contabile di un interesse finanziario che è incluso nel valore di un’attività è determinato basandosi sul valore contabile successivo a qualsiasi rettifica per perdite rilevate con il metodo del patrimonio netto.

9. Se la partecipante ha garantito o si è altrimenti impegnata per obbligazioni verso la partecipata o per adempiere a obbligazioni della partecipata, in aggiunta a continuare a rilevare la propria quota di perdite della partecipata, la partecipante deve determinare se debba essere previsto un accantonamento in conformità a quanto previsto dallo IAS 37. (Precedentemente all’applicazione dello IAS 37, la rilevazione di un accantonamento era quantificato in relazione alle disposizioni contenute nello IAS 10 (rivisto nella forma nel 1994).)

Informazioni integrative

10. Se una partecipante cessa di rilevare la propria quota di perdite di pertinenza di una partecipata, la partecipante deve indicare nelle note al bilancio l’importo della propria quota di perdite di pertinenza della partecipata non rilevata, sia la parte creata nel corso dell’esercizio sia come valore complessivo.

Data di approvazione: agosto 1999.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

 

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