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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 1 Presentazione del bilancio – Principi contabili

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20.  La direzione aziendale deve scegliere e applicare i principi contabili dell’impresa affinché i bilanci si conformino a tutte le disposizioni di ciascun Principio contabile internazionale e a ciascuna Interpretazione dello Standing Interpretations Committee applicabile. Se non vi è una disposizione specifica, la direzione aziendale deve definire principi tali da assicurare che il bilancio fornisca una informativa che sia:
(a) significativa per il processo decisionale degli utilizzatori; e
(b) attendibile in modo tale che:
(i) rappresenti fedelmente i risultati e la situazione patrimoniale- finanziaria dell’impresa;
(ii) rifletta la sostanza economica degli eventi e delle operazioni e non meramente la forma legale; [2]
(iii) sia neutrale, cioè libera da pregiudizi;
(iv) sia prudente; e
(v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

21. I principi contabili sono i principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati da una impresa nella preparazione e nella presentazione del bilancio.

22. In assenza di un Principio contabile internazionale specifico e di una Interpretazione dello Standing Interpretations Committee, la direzione aziendale utilizza il proprio giudizio professionale per definire un principio contabile che fornisca la miglior informativa agli utilizzatori dei bilanci dell’impresa. Nell’effettuare tale giudizio, la direzione aziendale deve considerare:
(a) le disposizioni e le indicazioni contenute nei Principi contabili internazionali in casi simili o correlati;
(b) le definizioni, i criteri di rilevazione e valutazione delle attività, passività, ricavi e costi stabiliti nel Quadro sistematico dello IASC; e
(c) le disposizioni di altri organismi preposti alla statuizione di principi contabili e le prassi generalmente accettate nel settore, nella misura in cui, ma solo nella misura in cui, esse siano coerenti con i punti (a) e (b) di cui nel presente paragrafo.

[2] Si veda anche l’Interpretazione SIC-27: La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing.

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