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Principi Contabili
1 Gennaio 1970

Le rimanenze di magazzino | E. Esposizione in bilancio ed informazioni da fornire nella nota integrativa

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E.I Le rimanenze di magazzino vanno indicate distintamente nello stato patrimoniale e nel conto economico nelle classi e con la terminologia indicata nell’apposita sezione di questo documento. E.II Le principali informazioni da fornire nella nota integrativa al bilancio sono:

 

E.II. a) Il principio generale di valutazione (minore tra costo e mercato).

 

E.II. b) Il metodo del costo adottato (medio ponderato, FIFO, LIFO, costo specifico).

 

E.II. c) I criteri adottati per la svalutazione al valore di mercato, come definito in questo documento (valore netto di realizzo, costo di sostituzione, ecc.) specificando anche a quale tipologia del valore di mercato sono state svalutate le rimanenze obsolete ed a lento rigiro. Il ripristino del costo originario, qualora vengano meno le ragioni che avevano reso necessario l’abbattimento al valore di mercato, ed il conseguente effetto sul conto economico.

 

E.II. d) L’eventuale cambiamento dei metodi, le ragioni del medesimo ed il relativo effetto sul conto economico nonchè il metodo di contabilizzazione. Inoltre, gli eventuali rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci.

 

E.II. e) Qualsiasi gravame (ad esempio, pegno, patto di riservato dominio, ecc.) relativo alle rimanenze di magazzino.

 

E.II. f) La differenza, se significativa, fra il valore delle rimanenze di magazzino a prezzi correnti e la valutazione di bilancio, se inferiore.

 

EII. g) Gli eventuali interessi inclusi nei costi di voci che richiedono un processo d’invecchiamento pluriennale in quanto relativi a finanziamenti chiaramente assunti a fronte di tali voci (si veda D.111. m. E.II. h) Le perdite di ammontare rilevante derivanti da ordini confen-nati di acquisto o di vendita che devono essere riconosciute nell’esercizio in cui sono note. Tale indicazione non è necessaria se le perdite sono identificate chiaramente nel corpo del conto economico.

 

E.III. a) Informativa complementare considerata necessaria:

– nel caso venga adottato il costo LIFO l’effetto, se significativo sul risultato dell’esercizio, conseguente all’esistenza alla fine dell’esercizio di quantità inferiori a quelle dell’inizio dell’esercizio. Tali riduzioni di quantità, infatti, in fase di prezzi crescenti si concretizzano nell’accredito al conto economico di costi remoti (D. IV. d.3).

– esplicito rinvio alla relazione di gestione per gli eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

 

E.III. b) Informazione facoltativa:

– l’ammontare, se rilevante, della svalutazione apportata per effetto del mercato [I].

 

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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