Rilevazione iniziale di attività o passività
33. Un caso in cui si verifica che un’attività fiscale differita emerge al momento della rilevazione iniziale di un’attività si ha quando un contributo pubblico non imponibile relativo a un bene sia dedotto per determinare il valore contabile del bene ma, a fini fiscali, non sia dedotto dal valore ammortizzabile del bene (in altre parole dal suo valore ai fini fiscali); il valore contabile del bene è inferiore al suo valore ai fini fiscali e questo origina una differenza temporanea deducibile. I contributi pubblici possono anche essere esposti come ricavo differito, nel qual caso la differenza tra il ricavo differito e il suo valore ai fini fiscali pari a zero rappresenta una differenza temporanea deducibile. Qualunque sia il metodo di esposizione in bilancio scelto dall’impresa, per i motivi esposti nel paragrafo 22 l’impresa non può rilevare l’attività fiscale differita risultante.
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