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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative – Rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico – Stato patrimoniale

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Garanzie

14. L’entità deve indicare:

(a) il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali, inclusi gli importi riclassificati secondo quanto previsto dal paragrafo 37(a) dello IAS 39; e

(b) le clausole e condizioni della garanzia.

15. Quando l’entità detiene una garanzia (attività finanziarie o non finanziarie) che le è consentito di vendere o di ridare in garanzia in assenza di inadempimento da parte del possessore della garanzia, essa deve indicare:

(a) il fair value (valore equo) della garanzia detenuta;

(b) il fair value (valore equo) di una tale garanzia venduta o ridata in garanzia e se l’entità è obbligata a restituirla; e

(c) le clausole e condizioni associate all’utilizzo della garanzia.

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