NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate – Classificazione di attività non correnti (o gruppi in dismissione) come possedute per la vendita

Scarica il pdf

Attività non correnti da abbandonare

13. L’entità non deve classificare come posseduta per la vendita un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) destinata ad essere abbandonata. Ciò perché il valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso il suo uso continuativo. Tuttavia, se il gruppo in dismissione da abbandonare soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 32(a)-(c), l’entità deve presentare in bilancio i risultati e i flussi finanziari del gruppo in dismissione come attività operative cessate, in conformità ai paragrafi 33 e 34, alla data in cui esso cessa di essere utilizzato. Le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da abbandonare includono le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da utilizzare fino al termine della propria vita utile e le attività non correnti (o gruppi in dismissione) destinate a essere dismesse dall’uso piuttosto che vendute.

14. Un’entità non deve contabilizzare come abbandonata un’attività non corrente temporaneamente inutilizzata.

Torna all’Indice dello IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

Torna all’Indice dei Principi contabili internazionali

Articoli correlati
31 Ottobre 2025
Partita IVA per Architetti: costi, contributi previdenziali e tasse

Ecco una guida utile per comprendere come aprire Partita IVA per Architetti, quali...

31 Ottobre 2025
Certificazioni Uniche 2025: le nuove regole per la richiesta massiva dei dati

Novità introdotte dal provvedimento del 20 ottobre 2025 In data 20 ottobre 2025, con...

31 Ottobre 2025
Anc: sanzioni tributarie e responsabilità del professionista, auspicato un intervento del governo volto a fare chiarezza

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto