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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 4 Contratti Assicurativi – Rilevazione e Valutazione

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Esenzione temporanea da altri IFRS

13. I paragrafi 10-12 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime conta­bili ed errori, specificano i criteri a cui deve attenersi un’entità nel definire un principio contabile quando a un elemento non è possibile applicare nessun IFRS. Tuttavia, in base al presente IFRS, l’assicuratore è esentato dall’applicare tali cri­teri ai propri principi contabili relativi a:

(a) contratti assicurativi di propria emissione (inclusi i costi di acquisizione e le attività immateriali connessi, di cui ai paragrafi 31 e 32); e

(b) contratti di riassicurazione che detiene.

14. Tuttavia, il presente IFRS non esenta l’assicuratore da alcune implicazioni derivan­ti dai criteri di cui ai paragrafi 10-12 dello IAS 8. In particolare, l’assicuratore:

(a) non deve rilevare tra le passività nessun accantonamento per eventuali sini­stri futuri, se tali sinistri derivano da contratti assicurativi non in essere alla data di riferimento del bilancio (quali le riserve catastrofali e le riserve di perequazione);

(b) deve eseguire la verifica di congruità delle passività di cui ai paragrafi da 15 a 19;

(c) deve eliminare una passività assicurativa (o una parte di una passività assicu­rativa) dal proprio stato patrimoniale quando, e solo quando, questa viene estinta, ossia quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, cancellata oppure scaduta;

(d) non deve compensare:

(i) attività riassicurative a fronte delle correlate passività assicurative; o

(ii)  proventi od oneri derivanti da contratti di riassicurazione a fronte di pro­venti od oneri derivanti dai correlati contratti assicurativi;

(e) deve stabilire se le attività riassicurative hanno subito una riduzione di valo­re (vedere paragrafo 20).

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