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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 4 Contratti Assicurativi – Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

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Informazioni integrative

42. Un’entità non è tenuta ad applicare le disposizioni del presente IFRS a informa­zioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1° gennaio 2005, a eccezione delle informazioni integrative richieste al paragrafo 37(a) e (b) sui principi contabili, e attività, passività, proventi e oneri rilevati (nonché ai flussi finanziari se viene utilizzato il metodo diretto).

43. Se non è fattibile applicare una disposizione specifica dei paragrafi da 10 a 35 alle informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1° gennaio 2005, l’entità deve evidenziare tale fatto. Alcune volte la verifica di congruità delle passività (paragrafi da 15 a 19) su tali informazioni comparative può non ri­sultare fattibile, ma è altamente improbabile che non risulti fattibile l’applicazione delle altre disposizioni dei paragrafi da 10 a 35 a tali informazioni comparati­ve. Nello IAS 8 è fornita la definizione del termine «non fattibile».

44. Nell’applicazione del paragrafo 39(c)(iii), un’entità non è tenuta a indicare infor­mazioni relative allo sviluppo dei sinistri che risalgono a un periodo superiore ai cinque anni precedenti la fine del primo esercizio contabile in cui è stato applica­to il presente IFRS. Inoltre, quando un’entità applica per la prima volta il presen­te IFRS, se non risulta fattibile predisporre informazioni relative allo sviluppo dei sinistri precedenti al primo esercizio in cui l’entità presenta informazioni compa­rative complete conformi al presente IFRS, l’entità deve evidenziare tale fatto.

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