NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IFRS 4 Contratti Assicurativi – Appendice B

Scarica il pdf

Definizione di contratto assicurativo

Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.

B1. La presente appendice fornisce una guida sulla definizione di contratto assicurati­vo di cui all’Appendice A, e tratta gli argomenti seguenti:

(a) il termine «evento futuro incerto» (paragrafi da B2 a B4);

(b) pagamenti in natura (paragrafi da B5 a B7);

(c) rischio assicurativo e altri rischi (paragrafi da B8 a B17);

(d) esempi di contratti assicurativi (paragrafi da B18 a B21);

(e) rischio assicurativo significativo (paragrafi da B22 a B28); e

(f) cambiamenti nel livello di rischio assicurativo (paragrafi B29 e B30).

Evento futuro incerto

B2. L’incertezza (o rischio) è l’essenza di un contratto assicurativo. Di conseguenza, al momento della stipula di un contratto assicurativo, almeno uno dei seguenti elementi è incerto:

(a) se un evento assicurato si verificherà;

(b) quando si verificherà; oppure

(c) quanto l’assicuratore dovrà liquidare al verificarsi dell’evento.

B3. In alcuni contratti assicurativi, l’evento assicurato è costituito dalla scoperta di una perdita nel corso della durata contrattuale, anche se la perdita è dovuta a un evento verificatosi prima della stipula del contratto. In altri contratti assicurativi, l’evento assicurato è costituito da un evento che si verifica nel corso della durata contrattuale, anche se la conseguente perdita viene scoperta successivamente alla scadenza contrattuale.

B4. Alcuni contratti assicurativi coprono eventi che sono già accaduti, ma i cui effetti finanziari sono ancora incerti. Un esempio è un contratto di riassicurazione che copre l’assicuratore diretto dall’evolversi in modo avverso di sinistri già denun­ciati dagli assicurati. In tali contratti, l’evento assicurato è la scoperta del costo fi­nale di tali sinistri.

Pagamenti in natura

B5. Alcuni contratti assicurativi prevedono o consentono pagamenti in natura. Un esempio è dato dalla sostituzione diretta, da parte dell’assicuratore, di un articolo rubato, piuttosto che il riconoscimento di un indennizzo all’assicurato. Un altro esempio si verifica quando l’assicuratore utilizza i propri ospedali e il proprio personale medico per fornire l’assistenza medica prevista dai contratti.

B6. Alcuni contratti di prestazione di servizi con tariffe fisse, in cui il livello del ser­vizio dipende da un evento incerto, soddisfano i requisiti di contratto assicurativo di cui al presente IFRS, ma in alcuni paesi non sono disciplinati come contratti assicurativi. Un esempio è dato da un contratto di manutenzione in cui il prestato­re del servizio si impegna a riparare determinati macchinari in caso di malfunzio­namenti. La tariffa fissa è basata sul numero atteso di malfunzionamenti, ma non è sicuro il verificarsi del guasto di una particolare macchina. Il malfunzionamen­to del macchinario danneggia il suo proprietario e il contratto serve a risarcirlo (in natura piuttosto che in contanti). Un altro esempio è dato da un contratto di assistenza per guasti automobilistici in cui il prestatore del servizio si impegna, a fronte di una tariffa fissa annuale, a fornire soccorso stradale o a trainare l’auto al centro di assistenza più vicino. Quest’ultima forma di contratto soddisfa i requisi­ti di contratto assicurativo anche se il fornitore non si impegna a effettuare le ri­parazioni o a sostituire i pezzi di ricambio.

B7. È probabile che l’applicazione dell’IFRS ai contratti descritti nel paragrafo B6 non risulti più onerosa dell’applicazione degli IFRS applicabili qualora tali con­tratti non dovessero rientrare nell’ambito di applicazione del presente IFRS:

(a) È improbabile che vi siano passività significative a fronte di malfunziona­menti e guasti già verificatisi.

(b) In caso di applicazione dello IAS 18 Ricavi, il prestatore di servizi dovrebbe rilevare i ricavi in base allo stato d’avanzamento (e in base ad altri criteri specificati). Tale approccio è accettabile anche ai sensi del presente IFRS, che consente al prestatore di servizi (i) di continuare ad applicare i propri principi contabili a tali contratti a meno che essi non riguardino prassi vieta­te dalle disposizioni di cui al paragrafo 14 e (ii) di migliorare i propri princi­pi contabili se consentito dalle disposizioni di cui ai paragrafi da 22 a 30.

(c) Il prestatore del servizio valuta se il costo dell’adempimento alle proprie ob­bligazioni contrattuali, legate alla prestazione dei servizi, è superiore al cor­rispettivo percepito anticipatamente. Per fare ciò applica la verifica di con­gruità delle passività descritta nei paragrafi da 15 a 19 del presente IFRS. Se il presente IFRS non si applica a tali contratti, il prestatore del servizio do­vrebbe applicare lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali per determinare se tali contratti sono onerosi.

(d) Per tali contratti, è poco probabile che l’informativa richiesta dal presente IFRS possa aggiungere ulteriori rilevanti informazioni a quelle già richieste da altri IFRS.

Distinzione tra rischio assicurativo e altri rischi

B8. La definizione di contratto assicurativo fa riferimento al rischio assicurativo, definito dal presente IFRS come rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito dall’assicurato all’emittente del contratto. Un contratto che espone l’emittente a un rischio finanziario senza un rischio assicurativo significativo non può essere considerato un contratto assicurativo.

B9. La definizione di rischio finanziario di cui all’Appendice A comprende un elenco di variabili finanziarie e non finanziarie. Tale elenco include variabili non finan­ziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale, come un indice relativo a perdite da terremoto in una particolare regione o un indice della temperatura in una particolare città. Esso esclude variabili non finanziarie che sono specifiche di una parte contrattuale, come il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga una attività di tale parte. Inoltre, il rischio di variazioni del fair value (valore equo) di una attività non finanziaria non costituisce un rischio finanziario se il fair value(valore equo) riflette non soltanto le variazioni nei prezzi di mercato di tali attività (variabile finanziaria), ma anche la condizione di una specifica attività non finanziaria posseduta da una delle parti di un contratto (variabile non finanziaria). Per esempio, se una garanzia del valore residuo di una particolare auto espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell’auto stessa, tale rischio va considerato come rischio assicurativo e non finanziario.

B10. Alcuni contratti espongono l’emittente al rischio finanziario oltre che a un signi­ficativo rischio assicurativo. Per esempio, molti contratti assicurativi sulla vita garantiscono agli assicurati un rendimento minimo (creando un rischio finanzia­rio) e assicurano dei benefici economici per il caso morte, i quali in alcuni mo­menti eccedono significativamente il conto tecnico dell’assicurato (creando un ri­schio assicurativo nella forma di rischio mortalità). Tali contratti sono contratti assicurativi.

B11. In base ad alcuni contratti, un evento assicurato determina il pagamento di una somma collegata a un indice di prezzo. Tali contratti sono contratti assicurativi, a condizione che il pagamento dovuto a seguito dell’evento assicurato sia di impor­to significativo. Per esempio, una rendita condizionata all’esistenza in vita del be­neficiario, collegata a un indice del costo della vita, trasferisce il rischio assicura­tivo in quanto il pagamento scaturisce da un evento incerto: la sopravvivenza del beneficiario alla scadenza. Il collegamento a un indice di prezzo è un derivato implicito, ma trasferisce anche rischio assicurativo. Se il trasferimento di rischio assicurativo risultante è significativo, il derivato implicito rientra nella definizio­ne di contratto assicurativo; in tal caso non è necessario separarlo e valutarlo al fair value (valore equo) (vedere paragrafo 7 del presente IFRS).

B12. La definizione di rischio assicurativo fa riferimento al rischio che un assicuratore accetta dall’assicurato. In altre parole, il rischio assicurativo è un rischio preesi­stente trasferito dall’assicurato all’assicuratore. Pertanto, un nuovo rischio creato dal contratto non è un rischio assicurativo.

B13. La definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un effetto avverso per l’assicurato. La definizione non limita la somma pagata dall’assicuratore ad un importo pari all’impatto finanziario dell’evento avverso. Per esempio, la defini­zione non esclude una copertura «nuova per vecchia», ossia che indennizza l’assicurato in misura sufficiente a consentirgli la sostituzione di un bene vecchio danneggiato con un bene nuovo. Analogamente, la definizione di contratto assi­curativo non limita l’importo da corrispondere, in caso di contratto assicurativo sulla vita, alla perdita finanziaria sofferta dalle persone a carico del deceduto, né preclude il pagamento di somme predeterminate per quantificare la perdita pro­vocata dal decesso o da un incidente.

B14. Alcuni contratti richiedono un pagamento al verificarsi di un evento incerto spe­cificato, ma non richiedono un effetto avverso sull’assicurato come condizione per il pagamento. Tale contratto non costituisce un contratto assicurativo anche se l’assicurato utilizza il contratto per attenuare un’esposizione al rischio sottostan­te. Per esempio, se l’assicurato utilizza un derivato per coprire una variabile non finanziaria sottostante, correlata ai flussi finanziari rivenienti da un’attività dell’entità, tale derivato non costituisce un contratto assicurativo, in quanto il paga­mento non è condizionato al verificarsi di un evento avverso sull’assicurato che riduce i flussi finanziari di tale attività. Al contrario, la definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un evento incerto in cui la condizione contrattuale per il pagamento è costituita dal verificarsi di un effetto avverso per l’assicurato. Tale condizione contrattuale non richiede che l’assicuratore indaghi sul fatto che l’evento abbia effettivamente determinato un effetto avverso, ma consente all’assicuratore di rifiutarsi di corrispondere l’indennizzo se non è soddisfatto che l’evento abbia causato un effetto avverso.

B15. Il rischio riscatto o persistenza (ossia il rischio che la controparte possa risolvere il contratto anticipatamente o posteriormente rispetto alle aspettative dell’emittente al momento della definizione delle tariffe contrattuali) non costituisce ri­schio assicurativo in quanto il pagamento nei confronti della controparte non di­pende da un evento futuro incerto con un effetto avverso sulla controparte. Ana­logamente, il rischio di costo (ossia, il rischio di incrementi inattesi dei costi am­ministrativi associati alla gestione di un contratto piuttosto che dei costi associati agli eventi assicurati) non è un rischio assicurativo in quanto un incremento inat­teso dei costi non ha un effetto avverso sulla controparte.

B16. Pertanto, un contratto che espone l’emittente al rischio di riscatto, di persistenza o di costo, non costituisce un contratto assicurativo a meno che non esponga l’emittente anche ad un rischio assicurativo. Tuttavia, se l’emittente di tale contratto atte­nua tale rischio utilizzando un secondo contratto per trasferire parte di quel rischio a un’altra parte, il secondo contratto espone l’altra parte a rischio assicurativo.

B17. L’assicuratore può accettare un rischio assicurativo rilevante dall’assicurato soltanto se l’assicuratore è un’entità distinta dall’assicurato. In caso di mutua assicu­ratrice, la mutua accetta il rischio da ciascun assicurato e raggruppa tale rischio. Sebbene gli assicurati conservino tali rischi collettivamente nella loro qualità di soci, la mutua ha comunque accettato il rischio che costituisce l’essenza di un contratto assicurativo.

Esempi di contratti assicurativi

B18. I seguenti sono degli esempi di contratti assicurativi, nel caso in cui il trasferi­mento di rischio assicurativo è significativo:

(a) assicurazione contro furto o danni ai beni;

(b) assicurazione di responsabilità civile prodotti, responsabilità civile profes­sionale, responsabilità civile o spese legali;

(c) assicurazione sulla vita e piani per spese funerarie (sebbene la morte sia un evento certo, è incerto il momento dell’evento oppure, in alcuni tipi di assi­curazione, se l’evento si verificherà nel periodo coperto dal contratto assicu­rativo);

(d) rendite condizionate all’esistenza in vita del beneficiario e pensioni (ossia contratti che prevedono dei compensi per eventi futuri incerti – come la so­pravvivenza del beneficiario o del pensionato – al fine di consentire al bene­ficiario o al pensionato di conservare un determinato tenore di vita, che altri­menti subirebbe un effetto avverso a seguito della sua sopravvivenza);

(e) inabilità e copertura medica;

(f) contratti di fideiussione, contratti assicurativi di fedeltà, obbligazioni legate a prestazioni e ad adempiere un’offerta (ossia, quei contratti che assicurano un indennizzo se un terzo non adempie a una obbligazione contrattuale, per esempio, un’obbligazione a costruire un edificio);

(g) contratti di assicurazione credito che assicurano dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l’assicurato di una perdita subita, dovuta all’inadempienza di un debitore nell’effettuare il pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito. Tali contratti possono avere varie forme giuridiche, ad esempio quella di una garanzia, di alcuni tipi di lettera di credito, di un contratto di credito derivativo per difetti del prodotto o di un contratto assicurativo. Tuttavia, pur rientrando nella definizione di contratto assicurativo, essi rientrano anche in quella di contratto di garanzia finanziaria di cui allo IAS 39 e ricadono nell’ambito di applicazione dell’IFRS 7 e dello IAS 39, e non del presente IFRS (vedere paragrafo 4(d)). Tuttavia, se un emittente di contratti di garanzia finanziaria ha affermato esplicitamente in precedenza di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha loro applicato le disposizioni contabili applicabili ai contratti assicurativi, tale emittente può scegliere di applicare a tali contratti di garanzia finanziaria o lo IAS 39 e l’IFRS 7 o il presente Principio.

(h) garanzie di prodotto. Garanzie di prodotto emesse da un terzo a fronte di merci vendute da un produttore, da un commerciante o dettagliante rientran­ti nell’ambito di applicazione del presente IFRS. Tuttavia, le garanzie sui prodotti emesse direttamente da un produttore, commerciante o dettagliante non rientrano nel suo ambito applicativo, in quanto sono regolate dallo IAS 18 Ricavi e dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali;

(i) assicurazione sul titolo (ossia, una assicurazione contro i rischi di imperfe­zioni nel titolo di proprietà di un terreno, non evidenti al momento in cui il contratto assicurativo era stato emesso). In tal caso, l’evento assicurato è la scoperta di un difetto nel titolo di proprietà, non il difetto stesso;

(j) assistenza viaggi (ossia indennizzi in contanti o in natura ad assicurati a fronte di perdite subite in viaggio). I paragrafi B6 e B7 trattano contratti di questo genere;

(k) obbligazioni legate a eventi catastrofici che assicurano un pagamento ridotto di capitale, interessi, o di entrambi al verificarsi di uno specifico evento av­verso che colpisca l’emittente dell’obbligazione (a meno che l’evento speci­fico non comporti un rischio assicurativo significativo; ad esempio se l’evento è rappresentato da una variazione di un tasso d’interesse o di un tasso di cambio);

(l) contratti assicurativi su swap e altri contratti che richiedono un pagamento a seconda dei cambiamenti di variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche che sono specifiche di una delle parti contrattuali;

(m) contratti di riassicurazione.

B19. Gli esempi seguenti sono voci che non rientrano tra i contratti assicurativi:

(a) contratti di investimento nella forma giuridica di un contratto assicurativo ma che non espongono l’assicuratore a un rischio assicurativo significativo, come nel caso di contratti assicurativi sulla vita in cui l’assicuratore non as­sume un rischio di mortalità significativo (tali contratti sono strumenti finan­ziari non assicurativi o contratti di servizio, vedere paragrafi da B20 a B21);

(b) contratti nella forma giuridica di contratti assicurativi, ma che ritrasferiscono tutto il rischio assicurativo significativo all’assicurato attraverso meccanismi non annullabili ed esecutivi che rettificano i pagamenti futuri dell’assicurato come risultato diretto delle perdite assicurative, come nel caso dei contratti di riassicurazione finanziari o di alcuni contratti di gruppo (tali contratti sono normalmente strumenti finanziari non assicurativi o contratti di prestazioni di servizi; vedere paragrafi B20 e B21);

(c) autoassicurazione, in altri termini la ritenzione di un rischio che potrebbe essere stato coperto da assicurazione (non esiste un contratto assicurativo in quanto non esiste alcun accordo con un terzo);

(d) contratti (come le scommesse) che richiedono un pagamento al verificarsi di uno specificato evento futuro incerto ma che non richiedono, come condizio­ne contrattuale per il pagamento, che l’evento determini un effetto avverso per l’assicurato. Tuttavia, ciò non impedisce la determinazione di un paga­mento prestabilito che quantifichi la perdita provocata da un evento specifi­co come la morte o un incidente (vedere anche paragrafo B13);

(e) strumenti derivati che espongono una parte a un rischio finanziario ma non a un rischio assicurativo, in quanto richiedono a tale parte che vengano effet­tuati dei pagamenti esclusivamente in base a variazioni di una o più delle se­guenti variabili specificate: tasso di interesse, prezzo di uno strumento finan­ziario, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, ra­ting di credito o indice di credito o altra variabile prestabilita, a condizione che nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali (vedere IAS 39);

(f) un contratto di garanzia finanziaria (o una lettera di credito, un credito deri­vativo per difetti del prodotto o un contratto assicurativo del credito) che ob­bliga a dei pagamenti anche se l’assicurato non abbia sostenuto una perdita a seguito dell’inadempienza contrattuale del debitore nell’effettuare i paga­menti alla scadenza (vedere IAS 39);

(g) contratti che richiedono un pagamento in base a variabili climatiche, geolo­giche o altre variabili fisiche, quando non sono specifiche di una delle parti contrattuali (generalmente noti come derivati climatici);

(h) obbligazioni legate a eventi catastrofici che assicurano un pagamento ridotto di capitale, interessi o di entrambi in base a variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche, quando non sono specifiche di una delle controparti contrattuali.

B20. Se i contratti di cui al paragrafo B19 generano attività o passività finanziarie, allora rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39. Tra l’altro, ciò implica che le parti contrattuali adottino quella che a volte viene definita contabilizzazio­ne di deposito, che comporta quanto segue:

(a) una parte contabilizza il corrispettivo ricevuto come passività finanziaria, piuttosto che come ricavo;

(b) la controparte contabilizza il corrispettivo ricevuto come attività finanziaria, piuttosto che come costo.

B21. Se i contratti descritti nel paragrafo B19 non generano attività o passività finan­ziarie, si applica lo IAS 18. Secondo lo IAS 18, i ricavi derivanti da un’operazione di prestazione di servizi sono contabilizzati con riferimento allo stato d’avanzamento dell’operazione se il suo risultato può essere stimato attendibilmente.

Rischio assicurativo significativo

B22. Un contratto è definito contratto assicurativo solo se trasferisce un rischio assicu­rativo significativo. I paragrafi da B8 a B21 trattano il rischio assicurativo. I para­grafi che seguono trattano invece la valutazione di quando un rischio assicurativo è da definire significativo.

B23. Un rischio assicurativo è significativo se, e soltanto se, un evento assicurato po­trebbe indurre l’assicuratore a corrispondere benefici economici aggiuntivi si­gnificativi in una qualsiasi circostanza, escluse quelle circostanze prive di una sostanza commerciale (ossia che non hanno alcun effetto identificabile sull’aspetto economico dell’operazione). Qualora dovessero essere pagabili benefici aggiuntivi significativi in una circostanza con sostanza commerciale, la condi­zione di cui alla frase precedente può essere soddisfatta anche se l’evento assi­curato è estremamente improbabile o se il valore attuale atteso (ossia, pesato in base alle probabilità) dei potenziali flussi finanziari costituisce una parte esigua del valore attuale atteso di tutti i residui flussi finanziari contrattuali.

B24. I benefici aggiuntivi di cui al paragrafo B23 fanno riferimento alle somme che ec­cedono quelle pagabili nel caso in cui l’evento assicurato non dovesse verificarsi (escluse le circostanze prive di sostanza commerciale). Tali importi aggiuntivi in­cludono la gestione dei costi di valutazione dei sinistri, ma escludono:

(a) la perdita della capacità di addebitare l’assicurato per servizi futuri. Per esempio, in un contratto assicurativo sulla vita legato a un investimento, la morte dell’assicurato comporta che l’assicuratore non potrà più prestare ser­vizi di gestione degli investimenti e pretendere delle commissioni per tale at­tività. Tuttavia, questa perdita economica per l’assicuratore non riflette un ri­schio assicurativo, allo stesso modo in cui un gestore di fondi comuni non assume un rischio assicurativo in relazione al possibile decesso del cliente. Pertanto, la perdita potenziale di commissioni future per la gestione degli in­vestimenti non è rilevante ai fini della valutazione della quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto;

(b) rinuncia, in caso di morte, alle commissioni che sarebbero state addebitate in caso di annullamento o riscatto. Poiché il contratto ha generato tali commis­sioni, la rinuncia a tali commissioni non indennizza l’assicurato per un ri­schio preesistente. Pertanto, esse non sono rilevanti ai fini della valutazione della quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto;

(c) un pagamento condizionato a un evento che non determina una perdita signi­ficativa per l’assicurato. Per esempio, si consideri un contratto che obbliga l’emittente a pagare un milione di unità di conto se un bene subisce un danno fisico determinando una perdita economica irrilevante per l’assicurato, pari a una unità di conto. In tale contratto, l’assicurato trasferisce all’assicuratore il rischio irrilevante di perdere una unità di conto. Allo stesso tempo, il contratto genera il rischio non assicurativo che obbliga l’emittente al paga­mento di 999 999 unità di conto al verificarsi dell’evento specificato. Poiché l’emittente non accetta un rischio assicurativo significativo da parte dell’assicurato, tale contratto non è un contratto assicurativo;

(d) possibili recuperi riassicurativi. L’assicuratore li contabilizza separatamente.

B25. L’assicuratore deve valutare la significatività del rischio assicurativo per ogni sin­golo contratto, piuttosto che facendo riferimento alla significatività ai fini di bi­lancio (*). Pertanto, il rischio assicurativo può essere comunque significativo an­che se la probabilità di perdite significative sull’intero portafoglio dei contratti è minima. Questa valutazione per ogni singolo contratto facilita il compito di clas­sificare un contratto come contratto assicurativo. Tuttavia, se un portafoglio di piccoli contratti relativamente omogeneo è interamente costituito da contratti che trasferiscono il rischio assicurativo, l’assicuratore non è tenuto a esaminare cia­scun contratto di tale portafoglio al fine di identificare quei pochi contratti non derivati che trasferiscono un rischio assicurativo irrilevante.

(*) A tale scopo, i contratti stipulati simultaneamente con un’unica controparte (o contratti che sono altrimenti interdipendenti) costituiscono un unico contratto.

B26. Da quanto esposto nei paragrafi da B23 a B25 ne consegue che se un contratto riconosce un beneficio economico in caso di morte superiore all’importo liquidabile in caso di sopravvivenza, il contratto è un contratto assicurativo, salvo che il bene­ficio economico aggiuntivo in caso di morte sia irrilevante (valutato con riferi­mento al contratto piuttosto che all’intero portafoglio di contratti). Come eviden­ziato nel paragrafo B24(b) la rinuncia, in caso di morte, delle commissioni di can­cellazione o riscatto, non è compresa in questa valutazione se tale rinuncia non in­dennizza l’assicurato per un rischio preesistente. Analogamente, un contratto di rendita che liquida regolarmente delle somme per tutta la vita residua di un assicu­rato costituisce un contratto assicurativo, salvo che il valore complessivo dei paga­menti subordinati all’esistenza in vita siano irrilevanti.

B27. Il paragrafo B23 fa riferimento ai benefici aggiuntivi. Tali benefici economici ag­giuntivi potrebbero includere la clausola di liquidare dei benefici economici anti­cipatamente se l’evento assicurato si verifica in anticipo e se il pagamento non è rettificato per tener conto del valore temporale del denaro. Un esempio è dato da un’assicurazione vita intera caso morte a premio unico (in altri termini, un tipo di assicurazione che assicura la liquidazione di una somma fissa in caso di morte in­dipendentemente dalla data del decesso dell’assicurato, senza alcuna scadenza per la copertura). La morte dell’assicurato è certa ma non la data della morte. L’assicuratore subirà una perdita su quei singoli contratti in cui l’assicurato muo­re anticipatamente, anche se non si verifica una perdita complessiva sull’intero portafoglio dei contratti.

B28. Se un contratto assicurativo viene separato in una componente di deposito e in una componente assicurativa, la significatività del trasferimento del rischio assi­curativo è valutata con riferimento alla componente assicurativa. La significati­vità del rischio assicurativo trasferito da un derivato implicito è valutata con rife­rimento al derivato implicito.

Cambiamenti nel livello di rischio assicurativo

B29. Taluni contratti non trasferiscono alcun rischio assicurativo all’emittente al mo­mento della emissione, sebbene essi trasferiscano un rischio assicurativo in un momento successivo. Per esempio, si consideri un contratto che assicuri un rendi­mento specifico dell’investimento e che comprenda un’opzione che consente all’assicurato di utilizzare i proventi dell’investimento alla scadenza per acquistare un contratto di rendita subordinata all’esistenza in vita, ai tassi di rendita correnti praticati dall’assicuratore ad altri nuovi beneficiari nel momento in cui l’assicurato esercita l’opzione. Il contratto non trasferisce un rischio assicurativo all’emittente fino a quando l’opzione non viene esercitata, in quanto l’assicuratore rimane libero di prezzare la rendita su una base che riflette il rischio assicurativo trasferi­to all’assicuratore a quel momento. Tuttavia, se il contratto stabilisce i tassi di ren­dita (o una base per fissare i tassi di rendita), il contratto trasferisce rischio assicu­rativo all’emittente al momento della emissione.

B30. Un contratto che si qualifica come contratto assicurativo rimane un contratto assi­curativo fino a quando tutti i diritti e tutte le obbligazioni non siano estinti o sca­duti.

Torna all’Indice dello IFRS 4 Contratti Assicurativi

Torna all’Indice dei Principi contabili internazionali

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto