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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 3 Aggregazioni aziendali – Informazioni integrative

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66. Un acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti finanziari delle aggregazio­ni aziendali realizzate:

(a) nel corso dell’esercizio;

(b) dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione dello stesso.

67. In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(a), l’acquirente deve fornire, per ciascuna aggregazione aziendale realizzata nel corso dell’esercizio, le infor­mazioni indicate di seguito:

(a) le denominazioni e la descrizione delle entità o attività aziendali partecipanti all’aggregazione;

(b) la data di acquisizione;

(c) la percentuale degli strumenti rappresentativi di capitale con diritto di voto acquisiti;

(d) il costo dell’aggregazione e una descrizione delle componenti di tale costo, inclusi i costi direttamente attribuibili all’aggregazione. Se gli strumenti rap­presentativi di capitale sono o possono essere emessi come parte del costo, si devono indicare anche le seguenti informazioni:

(i) il numero degli strumenti rappresentativi di capitale che sono o possono essere emessi; e

(ii) il fair value (valore equo) di tali strumenti e il criterio per determinare tale fair value (valore equo). Se non esiste un prezzo di borsa per tali strumenti alla data dello scambio, devono essere indicate le ipotesi si­gnificative adottate per la determinazione del fair value (valore equo). Se esiste un prezzo di borsa alla data dello scambio, ma non è stato adottato come criterio per determinare il costo dell’aggregazione, tale fatto deve essere indicato, unitamente a: le motivazioni per cui non è stato utilizzato il prezzo di borsa; il metodo e le ipotesi significative adottati per attribuire un valore agli strumenti rappresentativi di capitale; e il valore complessivo della differenza tra il valore attribuito agli strumenti rappresentativi di capitale e il loro prezzo di borsa;

(e) i dettagli delle attività operative che l’entità ha deciso di dismettere in segui­to all’aggregazione;

(f) gli importi rilevati, alla data di acquisizione, per ciascuna classe di attività, passività e passività potenziali dell’acquisito, ed eccetto i casi in cui l’informativa non sia fattibile, i valori contabili di ciascuna di tali classi, determi­nati in conformità con gli IFRS immediatamente prima dell’aggregazione. Se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, uni­tamente alla relativa spiegazione;

(g) l’importo di qualsiasi eccedenza (avviamento negativo) rilevata a conto eco­nomico in conformità con il paragrafo 56 e la voce di conto economico in cui è rilevata l’eccedenza;

(h) una descrizione dei fattori che hanno contribuito a un costo che si traduce nella rilevazione dell’avviamento, ossia una descrizione di ciascuna atti­vità immateriale che non era stata rilevata separatamente dall’avviamento e la spiegazione delle motivazioni per cui non è stato possibile determinare attendibilmente il fair value (valore equo) dell’attività immateriale, oppure una descrizione della natura di qualsiasi eccedenza (avviamento negativo) rilevata a conto economico secondo quanto previsto dal paragrafo 56;

(i) l’importo dell’utile o della perdita dell’acquisito, dalla data di acquisizione in­cluso nell’utile o perdita d’esercizio dell’acquirente salvo i casi in cui l’informativa non sia fattibile. Se l’informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.

68. Le informazioni richieste in base alle disposizioni del paragrafo 67 devono essere indicate cumulativamente per le aggregazioni aziendali, singolarmente non rile­vanti, realizzate nel corso dell’esercizio.

69. Se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nel corso dell’esercizio è stata determinata solo provvisoriamente, come descritto al para­grafo 62, deve essere indicato anche tale fatto, unitamente alla relativa spiegazione.

70. In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(a), l’acquirente deve fornire le informazioni riportate di seguito, salvo i casi in cui tale informativa non sia fatti­bile:

(a) i ricavi dell’esercizio dell’entità risultante dall’aggregazione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell’esercizio coincida con l’inizio dello stesso;

(b) l’utile o perdita d’esercizio dell’entità risultante dall’aggregazione, assumen­do che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell’esercizio coincida con l’inizio dello stesso.

Se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere indicato, unitamente alla relativa spiegazione.

71. In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(b), l’acquirente deve indicare le informazioni richieste in base alle disposizioni del paragrafo 67 per ciascuna aggregazione aziendale realizzata dopo la data di riferimento del bilancio ma pri­ma che ne sia autorizzata la pubblicazione, salvo i casi in cui tale informativa non sia fattibile. Se tale informativa non è fattibile, in tutto o in parte, questo fatto de­ve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.

72. L’acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutarne gli effetti di plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche, rilevate nel corso dell’esercizio corrente, che si ri­feriscono ad aggregazioni aziendali realizzate nell’esercizio corrente o in esercizi precedenti.

73. In applicazione del principio di cui al paragrafo 72, l’entità deve fornire le se­guenti informazioni:

(a) l’importo e una spiegazione di ogni plusvalenza o minusvalenza rilevata nel corso del periodo corrente che:

(i) si riferisca alle attività identificabili acquisite oppure alle passività o passività potenziali identificabili assunte, in una aggregazione aziendale realizzata nell’esercizio corrente o nell’esercizio precedente; e

(ii) sia di dimensioni, natura o incidenza tali che le informazioni fornite sia­no rilevanti per la comprensione del risultato economico dell’entità ri­sultante dall’aggregazione;

(b) se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nell’esercizio immediatamente precedente era stata determinata soltanto provvi­soriamente alla fine di tale esercizio, gli importi e la spiegazione delle rettifi­che ai valori provvisori rilevate nel corso dell’esercizio corrente;

(c) le informazioni sulle correzioni di errori da indicarsi, secondo quanto pre­visto dallo IAS 8, per ogni attività, passività o passività potenziale identifi­cabile dell’acquisito, o le rettifiche dei valori assegnati a tali elementi, che l’acquirente rileva nel corso dell’esercizio corrente, ai sensi dei paragrafi 63 e 64.

74. Un’entità deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le variazioni del valore contabile dell’avviamento nel corso dell’esercizio.

75. In applicazione del principio di cui al paragrafo 74, l’entità deve indicare una riconciliazione del valore contabile dell’avviamento all’inizio e alla fine dell’esercizio, riportando separatamente:

(a) l’ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate all’inizio dell’esercizio;

(b) l’ulteriore avviamento rilevato nel corso dell’esercizio a eccezione dell’avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all’atto dell’acquisizione, soddisfi i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5;

(c) le rettifiche derivanti dalla rilevazione successiva di attività fiscali differite nel corso dell’esercizio, secondo quanto previsto dal paragrafo 65;

(d) l’avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come possedu­to per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5 e l’avviamento elimi­nato contabilmente nel corso dell’esercizio senza essere stato precedente­mente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;

(e) le perdite per riduzione di valore rilevate nel corso dell’esercizio, secondo quanto previsto dallo IAS 36;

(f) le differenze nette di cambio verificatesi nell’esercizio, secondo quanto pre­visto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere;

(g) altre modifiche apportate ai valori contabili nel corso dell’esercizio; e

(h) l’ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate alla fine dell’esercizio;

76. L’entità fornisce le informazioni relative al valore recuperabile e alla riduzione di valore dell’avviamento, secondo quanto previsto dallo IAS 36, oltre alle informa­zioni che devono essere indicate, ai sensi del paragrafo 75(e).

77. Se, in una qualsiasi situazione, le informazioni richieste dal presente IFRS non soddisfano le finalità di cui ai paragrafi 66, 72 e 74, l’entità deve fornire tutte le informazioni supplementari necessarie al soddisfacimento di tali finalità.

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