NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IFRS 3 Aggregazioni aziendali – Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore

Scarica il pdf

Applicazione retroattiva limitata

85. A un’entità è consentito applicare le disposizioni del presente IFRS all’avviamento esistente precedentemente alle date di entrata in vigore di cui ai paragrafi 78­84, o acquisito successivamente, e alle aggregazioni aziendali realizzate prece­dentemente a tali date, a condizione che:

(a) le valutazioni e altre informazioni necessarie per l’applicazione dell’IFRS alle pregresse aggregazioni aziendali fossero ottenute all’atto della contabiliz­zazione iniziale di tali aggregazioni; e che

(b) l’entità applichi inoltre lo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) e lo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004) prospetticamente a partire da quella stes­sa data, nonché le valutazioni e altre informazioni necessarie per l’applicazione di tali Principi, a partire da quella data, siano state precedentemente ot­tenute dall’entità, in modo che non sia necessario determinare stime che si sarebbero dovute utilizzare in una data precedente.

Torna all’Indice dello IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Torna all’Indice dei Principi contabili internazionali

Articoli correlati
28 Marzo 2025
Bonus mobili ed elettrodomestici: cos’è?

Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione per l’acquisto dei mobili...

28 Marzo 2025
Valutazione fiscale delle criptoattività: nessun impatto sul reddito d’impresa

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una norma che esclude la rilevanza fiscale delle...

28 Marzo 2025
Benefit e tassazione: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 77 del 20 marzo 2025, ha ribadito che i...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto