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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 3 Aggregazioni aziendali – Ambito di applicazione

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Aggregazioni aziendali a cui partecipano entità controllate congiuntamente

10. Per aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali controllate congiuntamente si intende un’aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono definitivamente controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima, sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio.

11. Un gruppo di soggetti deve essere considerato che eserciti il controllo su un’entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politi­che finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell’entità. Pertanto, un’aggregazione aziendale non rientra nell’ambito di applicazione del presente IFRS se lo stesso gruppo di soggetti ha, in base ad accordi contrattuali, un potere effettivo collettivo di determinare le politiche finanziarie e gestionali di ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione al fine di ottenere benefici dalle loro attività, e tale potere effettivo collettivo non è transitorio.

12. Un’entità può essere controllata da un soggetto o da un gruppo di soggetti che operano congiuntamente in base ad un accordo contrattuale, e tale soggetto o gruppo di soggetti può non essere tenuto alle disposizioni in materia di informati­va finanziaria previste dagli IFRS. Pertanto, non è necessario che le entità parte­cipanti all’aggregazione siano incluse nello stesso bilancio consolidato affinché un’aggregazione aziendale sia considerata del tipo a cui partecipano entità sotto controllo comune.

13. La percentuale della quota di pertinenza di terzi in ciascuna delle entità parteci­panti all’aggregazione, prima e dopo l’aggregazione aziendale, non è rilevante al fine di determinare se all’aggregazione partecipano entità sotto controllo comune. Analogamente, il fatto che una delle entità partecipanti all’aggregazione sia una controllata esclusa dal bilancio consolidato del gruppo ai sensi dello IAS 27 non è rilevante ai fini di determinare se a un’aggregazione partecipano entità sotto controllo comune.

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