Esenzioni dall’applicazione di alcuni IFRS
18. Un’entità può scegliere di utilizzare una o più delle esenzioni contenute nelle Appendici C–E. L’entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.
19. Alcune esenzioni esposte nelle Appendici C–E fanno riferimento al fair value (valore equo). Ai fini della determinazione dei fair value (valori equi) conformemente al presente IFRS, un’entità deve applicare la definizione di fair value (valore equo) riportata nell’Appendice A e qualsiasi indicazione più specifica fornita in altri IFRS relativamente alla determinazione dei fair value (valori equi) dell’attività o della passività in questione. Tali fair value (valore equo) devono riflettere le condizioni esistenti alla data in base alle quali sono stati determinati.
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