Bilanci intermedi
45. Per rispettare quanto previsto dal paragrafo 38, se l’entità presenta un bilancio intermedio in conformità allo IAS 34 Bilanci intermedi per la parte dell’esercizio in cui redige il primo bilancio d’esercizio redatto in conformità agli IFRS, la stessa deve rispettare, oltre a quelle previste dallo IAS 34, le seguenti disposizioni:
a) Se l’entità ha presentato un bilancio intermedio per il corrispondente periodo dell’esercizio precedente, ciascun bilancio intermedio deve contenere le riconciliazioni del:
i) patrimonio netto determinato in base ai precedenti Principi contabili alla fine di tale analogo periodo intermedio con il patrimonio netto determinato in conformità agli IFRS a tale data; e
ii) risultato economico determinato secondo i precedenti Principi contabili per tale analogo periodo intermedio (per tale periodo intermedio e quello dall’inizio dell’esercizio) con il risultato economico determinato in base all’applicazione degli IFRS per lo stesso periodo.
b) Oltre alle riconciliazioni richieste dalla lettera a), il primo bilancio intermedio redatto dall’entità in conformità allo IAS 34 deve comprendere, per la parte dell’esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, le riconciliazioni di cui al paragrafo 39, lettere a) e b), (integrate dai dettagli di cui ai paragrafi 40 e 41), o un rinvio a un altro documento pubblicato contenente tali riconciliazioni.
46. Lo IAS 34 prevede un livello minimo di informativa, in base all’assunto che gli utilizzatori del bilancio intermedio abbiano accesso anche all’ultimo bilancio d’esercizio. Tuttavia, lo IAS 34 prevede anche che l’entità debba rendere noto “ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento”. Pertanto, se il neo-utilizzatore non ha fornito informazioni di significativa importanza per la comprensione del corrente periodo intermedio nel più recente bilancio redatto in base ai precedenti Principi contabili, lo stesso deve, nel proprio bilancio intermedio, fornire tali informazioni o rinviare a un altro documento pubblicato che contenga tali informazioni.