45. L’impresa deve indicare i componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti e deve presentare una riconciliazione dei valori del suo rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nello stato patrimoniale.
46. Considerata l’elevata quantità delle procedure di gestione della liquidità e degli strumenti bancari utilizzati nel mondo e allo scopo di uniformarsi allo IAS 1, Presentazione del bilancio, l’impresa deve indicare il principio adottato nel determinare la composizione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
47. L’effetto di qualsiasi cambiamento nella determinazione delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti, quale una variazione nella classificazione degli strumenti finanziari in precedenza considerati parte del portafoglio investimenti finanziari di un’impresa, deve essere esposto secondo quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.