NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 41 Agricoltura – Rilevazione e Valutazione

Scarica il pdf

Impossibilità a valutare attendibilmente il fair value (valore equo)

30 Vi è la presunzione che il fair value di un’attività biologica possa essere valutato attendibilmente. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di un’attività biologica i cui prezzi di mercato quotati non sono disponibili e le cui valutazioni alternative del fair value sono giudicate essere chiaramente inattendibili. In tale circostanza, l’attività biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. Una volta che il fair value (valore equo) di tale attività biologica può essere valutato attendibilmente, l’entità deve valutare l’attività al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Una volta che un’attività biologica non corrente soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, si presume che il fair value (valore equo) possa essere valutato attendibilmente.

31 La presunzione di cui al paragrafo 30 può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale. L’entità che ha precedentemente valutato un’attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita continua a valutare l’attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sino alla dismissione.

32 In tutte le circostanze, l’entità valuta i prodotti agricoli al momento della raccolta al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Il presente Principio parte dal presupposto che è sempre possibile valutare attendibilmente il fair value (valore equo) del prodotto agricolo al momento del raccolto.

33 Nella determinazione del costo, dell’ammortamento accumulato e delle perdite per riduzioni di valore accumulate, l’entità fa riferimento rispettivamente allo IAS 2 Rimanenze, allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.

Torna all’Indice dello Ias 41 Agricoltura

Torna all’Indice dei Principi contabili internazionali

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto