NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 40 Investimenti immobiliari – Informazioni integrative

Scarica il pdf

Modello del fair value (valore equo)

76. Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l’entità che applica il modello del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi da 33 a 55 deve esporre una riconciliazione tra il valore contabile dell’investimento immobiliare tra l’inizio e la fine dell’esercizio che presenti le seguenti indicazioni:

a) incrementi con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti da costi successivi rilevati ad incremento del valore contabile di un’attività;
b) incrementi risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;
c) attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all’IFRS 5 e altre dismissioni;
d) utili o perdite netti derivanti da rettifiche del fair value (valore equo);
e) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio;
f) cambiamenti di destinazione da e a rimanenze e immobili a uso del proprietario; e
g) altre variazioni;

77. Quando una valutazione ottenuta per un investimento immobiliare è rettificata significativamente ai fini del bilancio, per esempio per evitare il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate come attività e passività distinte come descritto nel paragrafo 50, l’entità deve fornire una riconciliazione tra la valutazione ottenuta e la valutazione rettificata inclusa nel bilancio, mostrando distintamente l’importo complessivo di qualsiasi passività del leasing rilevata, che è stata di nuovo portata ad incremento e di ogni altra rettifica significativa.

78. Nei casi eccezionali a cui si fa riferimento nel paragrafo 53, nei quali l’entità valuta un investimento immobiliare al costo secondo lo IAS 16 o in conformità all’IFRS 16, la riconciliazione richiesta dal paragrafo 76 deve indicare gli importi relativi a tale investimento immobiliare distintamente dagli importi relativi ad altri investimenti immobiliari. Inoltre, l’entità deve indicare:

a) una descrizione dell’investimento immobiliare;
b) una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
c) se possibile, l’intervallo di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value (valore equo) sia compresa; e
d) all’atto della dismissione dell’investimento immobiliare non rilevato al fair value (valore equo):

i) l’indicazione che l’entità abbia dismesso l’investimento immobiliare non rilevato al fair value (valore equo);
ii) il valore contabile di quell’investimento immobiliare alla data della vendita; e
iii) l’importo dell’utile o della perdita rilevato.

Torna all’Indice dello Ias 40 Attività immateriali

Torna all’Indice dei Principi contabili internazionali

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto