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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 38 Attività immateriali – Disposizioni transitorie

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118. Alla data in cui il Principio entra in vigore (o alla data di adozione, se precedente), questo deve essere applicato come disposto nei seguenti quadri sinottici. In tutte le circostanze, a eccezione di quelle descritte nei quadri sinottici che seguono, il presente Principio deve essere applicato retrospettivamente, a meno che non sia possibile fare altrimenti.

119. I quadri sinottici di seguito riportati richiedono l’applicazione retrospettiva ogniqualvolta sia necessario eliminare una posta che non presenta più le condizioni necessarie per la rilevazione secondo le disposizioni del presente Principio o se una precedente valutazione di un’attività immateriale ha contraddetto i criteri contenuti nel presente Principio (per esempio, le attività immateriali che non sono mai state ammortizzate o che sono state rivalutate ma non facendo riferimento a un mercato attivo). In altre circostanze, l’applicazione prospettica delle disposizioni concernenti rilevazione e ammortamento è richiesta o, in alcuni casi, permessa.

120. L’effetto dell’adozione del Principio alla data in cui entra in vigore (o alla data di applicazione, se precedente) deve essere rilevato secondo le disposizioni dello IAS 8, Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, o come una rettifica degli utili portati a nuovo all’apertura dell’ultimo bilancio precedente (IAS 8, trattamento contabile di riferimento) o come rettifica dell’utile o perdita netta dell’esercizio in corso (IAS 8, trattamento contabile alternativo consentito).

121. Nel primo bilancio pubblicato adottando le disposizioni contenute nel presente Principio, l’impresa deve evidenziare le disposizioni transitorie adottate in quelle situazioni in cui il presente Principio offra più opzioni.

Disposizioni transitorie – Rilevazione contabile

1. Un elemento immateriale è stato rilevato come una attività distinta -sia descritto o no come attività immateriale- e alla data di entrata in vigore di questo Principio (o alla data di adozione di questo Principio, se precedente), l’elemento non soddisfa la definizione, o le condizioni poste per la rilevazione, di una attività immateriale.

Circostanze: 

(a) L’elemento è stato acquistato in una aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione.

(b) L’elemento non è stato acquisito in una aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione (per esempio, era stato acquistato separatamente o generato internamente).

Disposizioni:

(i) Ridistribuire l’elemento all’avviamento positivo (avviamento negativo) derivante dalla medesima acquisizione; e

(ii) rettificare il valore dell’avviamento positivo (avviamento negativo) rilevato alla data di acquisizione retrospettivamente, come se l’elemento fosse sempre stato incluso nell’avviamento positivo (avviamento negativo) rilevato alla data di acquisizione. Per esempio, se l’avviamento fu rilevato come un’attività ed ammortizzato, si stimi l’ammortamento accumulato che sarebbe stato rilevato, qualora la posta fosse stata inclusa nell’avviamento rilevato alla data di acquisizione, e si rettifichi di conseguenza il valore contabile dell’avviamento. Non rilevare più l’elemento come attività (eliminare la voce dallo stato patrimoniale).

2. Un elemento immateriale è stato rilevato come una attività distinta -sia descritto o no come attività immateriale- e alla data di entrata in vigore di questo Principio (o alla data di adozione di questo Principio, se precedente), l’elemento non soddisfa la definizione, o le condizioni poste per la rilevazione, di una attività immateriale.

Circostanze:

(a) L’attività è stata inizialmente rilevata al costo storico.

(b) L’attività è stata rilevata inizialmente con un metodo diverso da quello del costo.

Disposizioni:

Classificare l’attività come un’attività immateriale. Si ritiene che il costo iniziale dell’attività sia stato adeguatamente rilevato. Vedere le disposizioni transitorie per le successive valutazioni e l’ammortamento in base alle situazioni 4 e 5 di cui in seguito.

(i) Classifi care l’attività come un’attività immateriale; e

(ii) stimare nuovamente il valore contabile dell’attività al costo (o all’ammontare rivalutato, dopo l’iniziale rilevazione la costo) meno l’ammortamento accumulato, determinato secondo le disposizioni del presente Principio.  Se il costo dell’attività immateriale non può essere determinato, se non rilevare più l’attività come tale (eliminare l’attività dallo stato patrimoniale).

3. Alla data in cui questo Principio entra in vigore (o alla data di adozione di questo Principio, se precedente), un elemento soddisfa la definizione, e le condizioni per la rilevazione, di una attività immateriale ma non è stato precedentemente rilevato come attività.

Circostanze:

(a) L’attività immateriale è stata acquistata in una aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione e costituisce parte dell’avviamento rilevato.

(b) L’attività immateriale non è stata acquisita in una aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione (ad esempio, era acquistata separatamente o generata internamente).

Disposizioni:

Si incoraggia, ma non si richiede, la rilevazione dell’attività immateriale. Se
viene rilevata l’attività immateriale:

(i) determinare il valore contabile dell’attività al costo (o al valore rivalutato) meno l’ammortamento accumulato in base alle disposizioni del presente Principio; e

(ii) rettificare l’avviamento rilevato alla data di acquisizione retrospettivamente, come se l’attività immateriale non fosse mai stata inclusa nell’avviamento rilevato alla data dell’acquisizione. Ad esempio, se l’avviamento fu rilevato come attività ed ammortizzato, stimare l’effetto sull’ammortamento accumulato dell’avviamento derivante dal distinguere l’attività immateriale separatamente e rettificare conseguentemente il valore contabile dell’avviamento. L’attività immateriale non deve essere rilevata.

Disposizioni transitorie – Ammortamento di una attività immateriale iscritta in bilancio con il trattamento contabile di riferimento

Circostanze:

4. L’attività non è stata ammortizzata in precedenza o si ritiene che la quota di ammortamento sia pari a zero.

5. L’attività è stata ammortizzata in precedenza. L’ammortamento accumulato determinato in relazione alle disposizioni contenute in questo Principio è differente rispetto a quello precedentemente calcolato (perché il periodo di ammortamento e/o il metodo d’ammortamento sono differenti).

Disposizioni:

Rideterminare il valore contabile dell’attività come se l’ammortamento accumulato fosse sempre stato determinato in base alle disposizioni di questo Principio.

Non rideterminare il valore contabile dell’attività immateriale per ogni differenza tra l’ammortamento accumulato in anni precedenti e quello calcolato in base alle disposizioni contenute in questo Principio.
Ammortizzare ogni valore contabile dell’attività lungo il corso della sua vita utile residua determinata in base alle disposizioni contenute in questo Principio (cioè qualsiasi cambiamento è trattato come un cambiamento di stima contabile – vedere paragrafo 94).

Disposizioni transitorie – Attività immateriali rivalutate

6. Un’attività immateriale è stata iscritta ad un importo rivalutato non determinato facendo riferimento ad un mercato attivo:

Circostanze:

(a) Esiste un mercato attivo per l’attivo.

(b) Non esiste alcun mercato attivo per l’attività.

Disposizioni:

L’attività deve essere rivalutata facendo riferimento a questo mercato attivo alla data di entrata in vigore del Principio (o alla data di applicazione di questo Principio, se precedente).

(i) Eliminare l’effetto di qualsiasi rivalutazione;  e

(ii) determinare il valore contabile dell’attività al costo meno l’ammortamento accumulato, determinato in base alle disposizioni di questo Principio.

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