1. Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle perdite durevoli di valore di tutte le attività, eccetto che per:
(a) rimanenze (vedere IAS 2, Rimanenze);
(b) attività derivanti da commesse a lungo termine (vedere IAS 11, Commesse a lungo termine);
(c) attività fiscali differite (vedere IAS 12, Imposte sul reddito);
(d) attività derivanti da benefici per i dipendenti (vedere IAS 19, Benefici per i dipendenti);
(e) attività finanziarie già trattate dallo IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative;
(f) investimenti immobiliari che sono valutati al fair value (valore equo) (vedere IAS 40, Investimenti immobiliari); e
(g) attività biologiche connesse all’attività agricola che sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita (vedere IAS 41, Agricoltura).
2. Il presente Principio non si applica alle rimanenze, alle attività derivanti da commesse a lungo termine, alle attività fiscali differite o alle attività derivanti da benefici per gli impiegati poiché esistono già Principi contabili internazionali applicabili a questi tipi di attività che contengono specifiche disposizioni per la rilevazione e per la valutazione delle sopra menzionate attività.
3. Il presente Principio si applica a:
(a) società controllate, come definite nello IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate;
(b) società collegate, come definite nello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate; e
(c) joint venture, come definite nello IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture;
Per la riduzione durevole di valore delle altre attività finanziarie, si deve fare riferimento allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
4. Il presente Principio si applica, inoltre, alle attività iscritte in bilancio al valore rivalutato (fair value (valore equo)) secondo le disposizioni di altri Principi contabili internazionali, quale per esempio il trattamento contabile alternativo consentito dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari. Tuttavia, la verifica per stabilire se un’attività può aver subito una perdita durevole di valore dipende dal criterio utilizzato per determinare il fair value (valore equo):
(a) se il fair value (valore equo) dell’attività è il suo valore di mercato, la sola differenza tra fair value (valore equo) e prezzo netto di vendita dell’attività è rappresentato dai costi marginali diretti per dismettere l’attività:
(i) se i costi di dismissione sono irrilevanti, il valore recuperabile dell’attività rivalutata è necessariamente simile, o anche maggiore, al valore rivalutato (fair value (valore equo)). In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, è improbabile che l’attività rivalutata abbia subito una perdita durevole di valore e non è necessario stimare il valore recuperabile; invece
(ii) se i costi di dismissione non sono irrilevanti, il prezzo netto di vendita dell’attività rivalutata è inevitabilmente inferiore al fair value (valore equo). Perciò, l’attività rivalutata avrà subito una perdita durevole di valore se il valore d’uso è inferiore al valore rivalutato (fair value (valore equo)). In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, l’impresa applica il presente Principio per determinare se l’attività ha subito una riduzione durevole di valore; e
(b) se il fair value (valore equo) di un’attività è determinato secondo un criterio diverso dal valore di mercato, il valore rivalutato (fair value (valore equo)) può essere superiore o inferiore al valore recuperabile. Perciò, dopo che sono state applicate le disposizioni concernenti la rivalutazione, l’impresa applica il presente Principio per determinare se l’attività può aver subito una perdita durevole di valore.