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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 36 Riduzione di valore delle attività – Informazioni integrative

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126. L’entità deve indicare per ciascuna classe di attività:

(a) l’ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio e la linea (linee) della voce di conto economico nella quale tali perdite per riduzione durevole di valore sono incluse;

(b) l’ammontare dei ripristini di valore rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio e la linea (linee) della voce di conto economico nella quale tali ripristini di valore sono iscritti;

(c) l’ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore su attività rivalutate rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio;

(d) l’ammontare del ripristino di valore su attività rivalutate rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio.

127. Una classe di attività è un gruppo di attività similari per natura e utilizzo nell’attività dell’entità.

128. L’informazione richiesta nel paragrafo 126 può essere esposta congiuntamente a un’altra informazione prevista per la classe di attività. Per esempio, questa informazione può essere inclusa in una riconciliazione del valore contabile di immobili, impianti e macchinari, all’inizio e alla fine dell’esercizio, come disposto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.

129. Un’entità che riporta l’informativa di settore secondo quanto previsto dall’IFRS 8 Settori operativi deve indicare quanto segue per ogni settore oggetto di informativa:

(a) l’ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio;

(b) l’ammontare dei ripristini di valore rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessiv e direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio.

130. Un’entità deve indicare quanto segue per ogni perdita per riduzione durevole di valore significativa rilevata o eliminata durante l’esercizio per ogni specifica attività, incluso l’avviamento, o un’unità generatrice di flussi finanziari:

(a) i fatti o le circostanze che hanno portato alla rilevazione o alla eliminazione della perdita per riduzione durevole di valore;

(b) l’ammontare della perdita per riduzione durevole di valore rilevata o eliminata;

(c) per una attività singola:

(i)  la natura dell’attività; e

(ii) se l’entità presenta l’informativa di settore secondo quanto previsto dall’IFRS 8, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l’attività;

(d) per una unità generatrice di flussi finanziari:

(i) una descrizione dell’unità generatrice di flussi finanziari (come, per esempio, se sia una linea di produzione, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, un settore oggetto di informativa come definito nello IFRS 8 Settori operativi);

(ii) l’importo della perdita per riduzione durevole di valore rilevata o eliminata per classe di attività e, se l’entità presenta l’informativa di settore secondo quanto previsto dall’IFRS 8, per settore oggetto di informativa; e

(iii) se l’aggregazione di attività utilizzate per identificare l’unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall’ultima stima del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista), una descrizione della metodologia corrente e precedente di aggrega­zione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l’unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata;

(e) se il valore recuperabile dell’attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita o il valore d’uso;

(f) se il valore recuperabile corrisponde al fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, la base utilizzata per determinare il fair value dedotti i costi di vendita (ovvero se il fair value era stato determinato facendo riferimento a un mercato attivo);

(g) se il valore recuperabile è il valore d’uso, il tasso (i tassi) di attualizzazione utilizzato(i) nella stima corrente e nelle stime precedenti (qualora esistano) del valore d’uso.

131. L’entità deve presentare la seguente informativa per il valore complessivo delle perdite per riduzione durevole di valore e dei ripristini di valore rilevati durante l’esercizio per i quali non viene data alcuna informazione secondo quanto previsto dal paragrafo 130:

(a) le classi principali di attività interessate dalle perdite per riduzione durevole di valore e le classi principali di attività interessate dai ripristini di valore;

(b) i fatti e le circostanze principali che hanno portato alla rilevazione di tali perdite per riduzione durevole di valore e i ripristini di valore.

132. Si incoraggiano le entità a indicare i presupposti utilizzati per determinare il valore recuperabile delle attività (unità generatrici di flussi finanziari) nel corso dell’esercizio. Tuttavia, il paragrafo 134 prevede che un’entità fornisca informativa sulle stime utilizzate per valutare il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari quando l’avviamento o un’attività immateriale dalla vita utile indefinita sono inclusi nel valore contabile di tale unità.

133. Se, secondo quanto previsto dal paragrafo 84, qualunque parte dell’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale durante l’esercizio non è stata allocata a un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari alla data di riferimento del bilancio, l’importo dell’avviamento non allocato deve essere indicato insieme alle ragioni per cui tale importo rimane non allocato.

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