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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio – Esposizione in bilancio

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Interessi, dividendi, perdite ed utili (vedere inoltre paragrafo AG37)

35 Interessi, dividendi, perdite ed utili correlati a uno strumento finanziario o a una componente che è una passività finanziaria devono essere rilevati come proventi od oneri nell’utile (perdita) d’esercizio. Le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere rilevate dall’entità direttamente nel patrimonio netto. I costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale devono essere contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto.

35A Le imposte sul reddito relative alle distribuzioni ai possessori di uno strumento finanziario e ai costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 12 Imposte sul reddito.

36 La classificazione di uno strumento finanziario come una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale determina se gli interessi, i dividendi, le perdite e gli utili connessi a tale strumento sono rilevati come proventi o oneri nel conto economico. Quindi, i pagamenti di dividendi su azioni totalmente rilevate come passività sono rilevati come oneri così come l’interesse su un’obbligazione. Similmente, utili e perdite associati a rimborsi o rifinanziamenti di passività finanziarie sono rilevati a conto economico, mentre i rimborsi o rifinanziamenti di strumenti rappresentativi di capitale sono rilevati come variazioni di patrimonio netto. Le variazioni del fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.

37 Un’entità tipicamente sostiene vari costi nell’emissione o riacquisto dei propri strumenti rappresentativi di capitale. Tali costi possono comprendere spese di registro e altri oneri dovuti all’Autorità di regolamentazione, importi pagati a consulenti legali, contabili e ad altri professionisti, costi di stampa, imposte di registro e di bollo. I costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale sono contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all’operazione sul capitale che diversamente sarebbero stati evitati. I costi di un’operazione sul capitale che viene abbandonata sono rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio.

38 I costi di transazione che sono connessi all’emissione di uno strumento finanziario composto sono imputati alle componenti di passività e di capitale dello strumento in proporzione al valore di ciascuna componente. I costi di transazione che sono collegati congiuntamente a più di una operazione (per esempio, costi di un’offerta concomitante di alcune azioni e di altri titoli azionari quotandi in Borsa) sono imputati a queste operazioni utilizzando un criterio di ripartizione razionale e coerente con operazioni similari.

39 L’importo dei costi di transazione portato in deduzione del patrimonio netto nell’esercizio deve essere indicato distintamente secondo quanto previsto dallo IAS 1.

40 I dividendi classificati come oneri possono essere esposti nel prospetto (nei prospetti) dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo insieme agli interessi per altre passività o in una voce distinta. In aggiunta alle disposizioni contenute nel presente Principio, l’illustrazione di interessi e dividendi è soggetta alle disposizioni dello IAS 1 e dell’IFRS 7. Talvolta, a causa del diverso trattamento al quale sono soggetti, per esempio dal punto di vista della deducibilità fiscale, è opportuno riportare distintamente gli interessi e i dividendi nel prospetto (nei prospetti) dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. L’informativa sugli effetti fiscali è esposta secondo quanto previsto dallo IAS 12.

41 Utili e perdite connessi a variazioni nel valore contabile di una passività finanziaria sono rilevati come provento o onere nel conto economico anche quando si riferiscono a uno strumento che include un diritto alla interessenza residua nelle attività di un’entità in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria [cfr. paragrafo 18, lettera b)]. Secondo quanto previsto dallo IAS 1 l’entità presenta qualsiasi utile o perdita derivante dalla rideterminazione del valore di tale strumento separatamente nel prospetto di conto economico quando è rilevante nella spiegazione dell’andamento dell’entità.

 

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