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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 31 Partecipazioni in joint venture – Entità economiche a controllo congiunto

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24 L’entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione. L’entità opera come una qualsiasi altra entità, con la differenza che un accordo contrattuale tra le partecipanti stabilisce il controllo congiunto sulla attività economica dell’entità.

25 L’entità a controllo congiunto controlla i beni della joint venture, sostiene passività e costi e realizza ricavi. Essa può stipulare contratti in proprio nome e ottenere finanziamenti per realizzare gli scopi della joint venture. Ciascuna partecipante ha diritto a una parte dei risultati dell’entità a controllo congiunto, sebbene alcune entità a controllo congiunto prevedano anche una ripartizione dei prodotti della joint venture.

26 Un tipico esempio di entità a controllo congiunto si ha quando due entità uniscono le loro attività in un particolare settore trasferendo le relative attività e passività a un’entità a controllo congiunto. Un altro esempio si ha quando un’entità inizia un’attività in un Paese estero insieme con le autorità governative o pubbliche di quel Paese, costituendo un’entità distinta controllata congiuntamente dall’entità e dall’autorità governativa o pubblica.

27 Molte entità a controllo congiunto sono, in sostanza, simili alle joint venture cui si è fatto riferimento come gestioni a controllo congiunto o come beni a controllo congiunto. Per esempio, le partecipanti possono trasferire, per motivi fiscali o per altre ragioni, un bene a controllo congiunto, quale un oleodotto, in un’entità a controllo congiunto. Analogamente, le partecipanti possono apportare a un’entità a controllo congiunto beni che saranno gestiti congiuntamente. Alcune gestioni a controllo congiunto prevedono anche la costituzione di un’entità a controllo congiunto per affrontare aspetti particolari dell’attività quali la progettazione, la promozione, la commercializzazione o l’assistenza post vendita del prodotto.

28 L’entità a controllo congiunto effettua le proprie registrazioni contabili e predispone e presenta bilanci esattamente come ogni altra entità in conformità con gli International Financial Reporting Standards.

29 In genere ciascuna partecipante apporta disponibilità liquide o altre risorse all’entità a controllo congiunto. Questi apporti sono rilevati contabilmente dalla partecipante ed esposti nel proprio bilancio come partecipazione nell’entità a controllo congiunto.

 

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