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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari – Rischi bancari generali

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50. Eventuali importi accantonati per rischi bancari generali, quali perdite future e altri rischi imprevedibili o sopravvenienze, devono essere illustrati distintamente come destinazione di utili portati a nuovo. Eventuali accrediti risultanti dalla riduzione di tali accantonamenti comportano un aumento delle riserve di utili non distribuiti e non partecipano alla formazione dell’utile o della perdita dell’esercizio.

51. Situazioni e regolamentazioni locali possono richiedere, o consentire, che una banca accantoni ammontari per rischi bancari generali, quali perdite future o altri rischi imprevedibili, in aggiunta agli oneri per perdite su prestiti e anticipazioni determinati secondo quanto previsto dal paragrafo 45. A una banca può anche essere richiesto o consentito di accantonare ammontari per sopravvenienze. Tali ammontari riferibili ai rischi bancari generali e alle sopravvenienze non presentano i requisiti per essere rilevati come accantonamenti secondo le disposizioni dello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Perciò una banca deve rilevare tali ammontari come destinazione di utili portati a nuovo. Ciò risulta necessario per evitare la sopravvalutazione di passività, la sottovalutazione di attività, l’occultamento di riserve e fondi e la possibilità di condurre a una distorsione del reddito netto e del patrimonio netto.

52. Il conto economico non può presentare informazioni significative e attendibili sull’andamento economico di una banca se l’utile o la perdita dell’esercizio è influenzato da accantonamenti occulti per rischi bancari generali o per ulteriori passività potenziali, o da accrediti occulti derivanti dallo storno. Analogamente, lo stato patrimoniale non può fornire significative e attendibili informazioni sulla posizione finanziaria di una banca se esso include passività sopravvalutate, attività sottovalutate o riserve e fondi occulti.

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