43. Una banca deve indicare quanto segue:
(a) il principio contabile che illustri il criterio sulla base del quale i prestiti e le anticipazioni non recuperabili sono imputati a perdita e cancellati;
(b) i dettagli dei movimenti del fondo rettificativo diretto per perdite su prestiti e anticipi, intervenuti durante l’esercizio. Devono essere indicati distintamente l’ammontare degli accantonamenti al fondo effettuati nel periodo per perdite su prestiti e anticipazioni non recuperabili, l’ammontare del fondo utilizzato nell’esercizio a fronte di cancellazioni di prestiti e anticipazioni e l’ammontare del fondo accreditato nell’esercizio a causa dell’effettivo recupero di prestiti e anticipazioni precedentemente cancellati;
(c) il valore complessivo del fondo rettificativo per perdite su prestiti e anticipazioni alla data di riferimento del bilancio; e
(d) il valore complessivo esposto nello stato patrimoniale per prestiti e anticipazioni sui quali l’interesse non è stato accertato per competenza e il criterio utilizzato per determinare il valore contabile di tali prestiti e anticipazioni.
44. Eventuali importi accantonati per perdite su prestiti e anticipazioni in aggiunta a quelle perdite che sono state identificate specificatamente o alle perdite potenziali che l’esperienza indica essere presenti nel portafoglio prestiti e anticipazioni devono essere contabilizzati come destinazione di utili portati a nuovo. Eventuali accrediti risultanti dalla riduzione di tali valori si traducono in un aumento delle riserve di utili non distribuiti e non sono imputati al conto economico dell’esercizio.
45. (*) Paragrafo soppresso dal Reg. (CE) n. 2086/2004
46. Situazioni o regolamentazioni locali possono richiedere, o consentire, che una banca accantoni ammontari per perdite su prestiti e anticipazioni in aggiunta a quelle perdite che sono state specificamente identificate e a quelle perdite potenziali che l’esperienza indica essere presenti nel portafoglio di prestiti e anticipazioni. Tali eventuali ammontari accantonati rappresentano una destinazione di utili portati a nuovo e non rappresentano costi che partecipano alla formazione dell’utile o della perdita dell’esercizio. Analogamente, eventuali accrediti risultanti dalla riduzione di tali ammontari comportano un aumento delle riserve di utili non distribuiti e non partecipano alla formazione dell’utile o della perdita dell’esercizio.
47. Gli utilizzatori del bilancio di una banca hanno la necessità di conoscere l’effetto che le perdite su prestiti e anticipazioni hanno avuto sulla situazione finanziaria e sul risultato economico della banca; questo li aiuta a valutare l’efficacia con la quale la banca ha impiegato le sue risorse. La banca, perciò, deve indicare il valore complessivo dei fondi rettificativi diretti per perdite su prestiti e anticipazioni alla data di riferimento del bilancio e i movimenti intervenuti nel fondo relativo durante l’esercizio. I movimenti del fondo rettificativo diretto, compresi i valori precedentemente stornati che sono stati recuperati durante l’esercizio, devono essere esposti distintamente.
48. (*) Paragrafo soppresso dal Reg. (CE) n. 2086/2004
49. Quando prestiti e anticipazioni non possono essere recuperati, essi devono essere stornati utilizzando il fondo rettificativo diretto per le perdite. In alcuni casi essi non possono essere stornati fino a che tutte le procedure legali siano state completate e il valore della perdita definitivamente accertato. In altri casi essi possono essere stornati prima quando, per esempio, il debitore non ha pagato alcun interesse o rimborsato il capitale che era dovuto in un determinato periodo. Poiché i tempi nei quali sono stornati i prestiti e le anticipazioni non recuperabili possono differire, l’importo lordo di prestiti e anticipazioni e dei fondi rettificativi per perdite può variare notevolmente in circostanze analoghe. La banca, di conseguenza, deve indicare il criterio adottato per cancellare i prestiti e le anticipazioni non recuperabili.
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