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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari – Ambito di applicazione

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1. Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione  dei bilanci delle banche e degli istituti finanziari (di seguito indicati come banche).

2. Nel presente Principio il termine “banca” comprende tutti gli istituti finanziari che abbiano tra le attività principali la raccolta di depositi e l’assunzione di finanziamenti per darli a loro volta a prestito e per investirli e che rientrino nella regolamentazione dell’attività bancaria o creditizia. Il presente Principio si applica a tali imprese indipendentemente dal fatto che la loro denominazione contenga o meno il termine “banca”.

3. Il settore bancario è un importante e determinante settore di affari in tutto il mondo. La maggior parte degli individui e delle organizzazioni si avvale delle banche per depositi o prestiti. Le banche svolgono un ruolo importante nel mantenere la fiducia nel sistema monetario tramite stretti rapporti con le autorità di vigilanza e con i governi e per mezzo delle regolamentazioni imposte loro da questi ultimi. C’è quindi un notevole e diffuso interesse alla solidità complessiva del sistema bancario, specialmente in merito alla solvibilità, alla liquidità e al differente grado di rischio connesso alle differenti attività svolte dalle banche. Le operazioni delle banche differiscono da quelle delle altre imprese e, di conseguenza, differiscono anche i criteri di rilevazione e di rendicontazione. Il presente Principio tiene conto delle loro particolari necessità e incoraggia anche l’illustrazione nelle note al bilancio degli aspetti attinenti la gestione e il controllo della liquidità e del rischio.

4. Il presente Principio integra gli altri Principi contabili internazionali che pure sono applicabili alle banche a meno che essi escludano esplicitamente le banche dal loro ambito di applicazione.

5. Il presente Principio si applica sia al bilancio di una singola impresa sia al bilancio consolidato delle banche. Laddove un gruppo intraprenda operazioni bancarie, il presente Principio si applica a tali operazioni su base consolidata.

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