12. La partecipazione in una collegata, nel bilancio proprio di una partecipante che redige il bilancio consolidato che non venga posseduta esclusivamente in funzione di una sua dismissione nel futuro prossimo deve essere alternativamente:
(a) iscritta al costo;
(b) contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto; o
(c) contabilizzata secondo i criteri di cui allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, come un’attività finanziaria disponibile per la vendita.
13. La preparazione del bilancio consolidato non elimina, automaticamente, la necessità di presentare un bilancio proprio della partecipante.
14. La partecipazione in una collegata, nel bilancio di una partecipante che non redige il bilancio consolidato, deve essere alternativamente:
(a) iscritta al costo;
(b) contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto come descritto nel presente Principio se il metodo del patrimonio netto risultasse appropriato per la collegata nel caso in cui la partecipante redigesse il bilancio consolidato; o
(c) contabilizzata secondo i criteri di cui allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rivelazione e valutazione, come un’attività finanziaria disponibile per la vendita o come un’attività finanziaria posseduta per essere negoziata secondo quelle che sono le definizioni contenute nello IAS 39.
15. Una partecipante che abbia partecipazioni in società collegate può non dover redigere il bilancio consolidato perché non ha controllate. Per tale partecipante è opportuno fornire sulle sue partecipazioni in collegate le stesse informazioni che devono essere segnalate dalle imprese che redigono il bilancio consolidato.