8. Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto eccetto quando:
(a) la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una successiva dismissione in un prossimo futuro; o
(b) essa opera in presenza di gravi restrizioni che riducono durevolmente la sua capacità di trasferire fondi alla partecipante. Tali partecipazioni devono essere contabilizzate in conformità allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
9. La rilevazione di proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un’adeguata misura dei proventi realizzati da una partecipante per una partecipazione in una collegata, perché i dividendi ricevuti possono non essere direttamente connessi con il risultato economico della collegata. Dato che la partecipante ha un’influenza notevole sulla collegata, essa ha una parte di responsabilità per il risultato economico della collegata stessa e, di conseguenza, per il rendimento della sua partecipazione. La partecipante tiene conto di questa sua corresponsabilità gestionale estendendo l’ambito del suo bilancio consolidato fino a includere la sua quota del risultato della collegata e fornire così dati sui guadagni e sull’investimento dai quali si possono ricavare indicatori più significativi. Di conseguenza, l’applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sull’attivo netto e sull’utile netto della partecipante.
10. (Abrogato)
11. Una partecipante deve cessare di utilizzare il metodo del patrimonio netto dal momento in cui:
(a) essa cessi di avere un’influenza notevole su una collegata ma conservi, in tutto o in parte, la sua partecipazione; o
(b) l’utilizzo del metodo del patrimonio netto non sia più appropriato, perché la collegata opera in presenza di gravi restrizioni che riducono durevolmente la sua capacità di trasferire fondi alla partecipante.
Il valore contabile della partecipazione a tale data deve essere considerato,
da quel momento, come costo.