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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 22 Aggregazioni di imprese – Acquisizioni

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Rilevazione di attività e di passività identificabili

26. Devono essere considerate attività e passività identificabili acquisite da rilevarsi secondo quanto previsto dal paragrafo 19 quelle attività e passività dell’impresa acquisita che già esistevano alla data di acquisizione compresa qualsiasi passività rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 31. Queste devono essere rilevate distintamente alla data di acquisizione se, e solo se:

(a) è probabile che i benefici economici futuri connessi affluiranno all’acquirente o che le risorse che contengono benefici economici defluiranno dall’acquirente; e

(b) è disponibile una valutazione attendibile del loro costo o del loro fair value (valore equo).

27. Le attività e le passività acquisite che sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 26 sono descritte nel presente Principio come attività e passività identificabili. Nella misura in cui le attività e le passività acquisite non soddisfano questi criteri di rilevazione si determina un effetto sul valore dell’avviamento positivo o negativo derivante dall’acquisizione, poiché l’avviamento positivo o negativo è pari al costo residuo di acquisizione dopo la rilevazione contabile delle attività e delle passività identificabili.

28. Le attività e le passività identificabili delle quali l’acquirente ottiene il controllo possono comprendere attività e passività che non erano state precedentemente rilevate nel bilancio della società acquisita. Ciò può accadere perché esse, prima dell’acquisizione, non avevano i requisiti per la rilevazione. È il caso, per esempio, di quando un beneficio fiscale derivante dalle perdite fiscali della società acquisita può essere rilevato come un’attività identificabile per il fatto che l’acquirente genera sufficienti redditi imponibili.

29. Subordinatamente alle condizioni previste dal paragrafo 31, non devono essere rilevate passività alla data di acquisizione se queste derivano da progetti od operazioni dell’acquirente. Non devono inoltre essere rilevate passività per tener conto di perdite o altri costi che si prevede debbano verificarsi in futuro a seguito dell’acquisizione, sia se riferibili all’acquirente sia all’acquisita.

30. Le passività di cui al paragrafo 29 non sono ritenute passività dell’acquisita alla data di acquisizione. Di conseguenza, queste non vengono considerate nella allocazione del costo di acquisizione. Tuttavia il presente Principio contiene una specifica eccezione a questo principio generale. Tale eccezione si applica nel caso in cui l’acquirente abbia sviluppato dei programmi riguardo all’attività dell’acquisita e, come diretta conseguenza dell’acquisizione, si origina un’obbligazione. Considerato che questi programmi sono parte integrante del piano di acquisizione dell’acquirente, il presente Principio richiede che l’impresa rilevi un accantonamento per i conseguenti costi (vedere paragrafo 31). Per l’applicazione di questo Principio, le attività e le passività identificabili acquisite comprendono gli accantonamenti rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 31. Questo prevede rigide condizioni tese ad assicurare che i programmi costituivano parte integrante dell’acquisizione e che entro breve termine -entro tre mesi dalla data di acquisizione o entro la data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, se precedente- l’acquirente abbia sviluppato i programmi in maniera tale da richiedere all’impresa di rilevare un accantonamento per ristrutturazione così come previsto dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Il Principio citato richiede che l’impresa storni tali accantonamenti se il programma non è attuato nella maniera prevista o entro i termini originariamente preventivati (vedere paragrafo 75) e che fornisca informazioni su tali accantonamenti (vedere paragrafo 92).

31. Alla data dell’acquisizione, l’acquirente deve rilevare un accantonamento che non era una passività dell’acquisita a tale data se, e solo se, l’acquirente:

(a) ha sviluppato alla data dell’acquisizione, o prima, i principali aspetti di un piano indirizzato a cessare o ridurre le attività dell’acquisita e che si riferisca a:

(i) indennizzare i dipendenti dell’acquisita per la cessazione del rapporto lavorativo;
(ii) la chiusura di impianti dell’acquisita;
(iii) l’eliminazione di linee di prodotto dell’acquisita; o
(iv) risolvere i contratti dell’acquisita che sono divenuti onerosi poiché, alla data dell’acquisizione, o prima, l’acquirente ha comunicato ai terzi coinvolti che il contratto sarà risolto;

(b) ha fatto sorgere nelle persone interessate una valida aspettativa che l’impresa realizzerà il piano perché, alla data di acquisizione, o prima, ne ha già comunicato gli aspetti principali; e

(c) ha sviluppato, entro tre mesi dalla data di acquisizione o entro la data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, se precedente, tali aspetti principali in un analitico piano formale che identifichi almeno:

(i) l’attività o la parte di attività interessata;
(ii) le principali localizzazioni interessate;
(iii) la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
(iv) le spese che dovranno essere sostenute; e
(v) quando verrà realizzato il piano.

Eventuali accantonamenti rilevati secondo quanto previsto da questo paragrafo devono riguardare solo i costi delle voci elencate al precedente punto da (i) a (iv).

 

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