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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari – Rilevazione di immobili, impianti e macchianari

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7. Un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato come attività quando:

(a) è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene saranno goduti dall’impresa; e

(b) il costo del bene per l’impresa può essere attendibilmente determinato.

8. Immobili, impianti e macchinari costituiscono spesso la parte più rilevante del totale dell’attivo dell’impresa e per questo essi sono importanti ai fini della presentazione della sua situazione patrimoniale-finanziaria.  Decidere se una spesa rappresenta un’attività o un costo può avere un effetto rilevante sui risultati di gestione dell’impresa.

9. Nel decidere se una voce soddisfa il primo requisito di cui sopra per la sua rilevazione, l’impresa deve accertare il grado di certezza del flusso di benefici economici futuri sulla base delle conoscenze disponibili al momento della rilevazione iniziale. Per avere una sufficiente certezza che l’impresa godrà i benefici economici futuri è necessaria una ragionevole garanzia che essa riceverà i benefici riferibili al bene e sosterrà i rischi associati. Questa garanzia è disponibile, di solito, solo quando rischi e benefici riferibili al bene sono stati trasferiti all’impresa. Prima che questo accada, l’operazione per acquisire l’attività può essere annullata, solitamente, senza rilevanti penalità e, perciò, il bene non viene rilevato.

10. Il secondo requisito per la rilevazione di cui sopra è di solito automaticamente soddisfatto perché l’operazione di compravendita identifica il costo del bene. Nel caso di una costruzione interna, una valutazione attendibile del costo può essere ottenuta dalle operazioni con controparti esterne all’impresa per l’acquisto di materiali, lavoro e altri fattori di produzione impiegati durante il processo di costruzione.

11. In casi specifici o per specifici tipi d’impresa è necessario un giudizio nell’applicazione dei criteri utilizzati per definire che cosa costituisce un distinto elemento di immobili, impianti e macchinari. Può essere appropriato aggregare elementi individualmente non significativi, quali stampi, attrezzi e matrici, e applicare i criteri al valore complessivo. La maggior parte dei pezzi di ricambio e delle attrezzature per la manutenzione è solitamente iscritta come rimanenza e rilevata come costo al momento dell’utilizzo. I principali pezzi di ricambio e i macchinari tenuti a disposizione, tuttavia, sono trattati come immobili, impianti e macchinari quando l’impresa prevede di utilizzarli per più di un esercizio. Analogamente, se i pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutenzione possono essere usati solo in connessione con un elemento di immobili, impianti e macchinari e ci si attende che il loro impiego sarà irregolare, essi devono essere contabilizzati come immobili, impianti e macchinari e ammortizzati in un periodo di tempo non eccedente la vita utile del relativo bene.

12. In certi casi, è appropriato ripartire il costo totale di un bene tra le sue parti componenti e iscrivere separatamente ciascun componente. Ciò accade quando i suoi distinti componenti hanno vite utili differenti o procurano benefici all’impresa con modalità differenti e di conseguenza è necessario impiegare metodi e aliquote di ammortamento diversi. Per esempio, un aereo e il suo motore devono essere trattati come distinte attività ammortizzabili se hanno vite utili differenti.

13. Immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati per ragioni di sicurezza o ambientali. L’acquisto di tali immobili, impianti e macchinari, anche se non incrementa direttamente i benefici economici futuri di elementi esistenti di immobili, impianti e macchinari, può essere necessario per l’impresa al fine di realizzare i benefici economici futuri di altri beni. In questo caso, tali acquisizioni di immobili, impianti e macchinari si qualificano per la rilevazione come attività, poiché l’impresa può trarre benefici economici futuri da altri beni in misura superiore a quelli che avrebbe ottenuto se tali immobili, impianti e macchinari non fossero stati acquisiti. Tuttavia, questi beni possono essere rilevati come attività solo nella misura in cui il valore contabile complessivo per essi stessi e per gli altri beni non ecceda il valore recuperabile totale di quei beni e degli altri beni ai quali essi sono correlati. Per esempio, un’industria chimica può dover introdurre certi nuovi processi chimici di trattamento allo scopo di uniformarsi alle regolamentazioni per la tutela dell’ambiente in materia di produzione e deposito di prodotti chimici pericolosi; le necessarie modifiche agli impianti possono essere rilevate come attività nella misura in cui esse siano recuperabili, ciò che si verifica quando, senza di esse, l’impresa non potrebbe produrre e vendere prodotti chimici.

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