1. Il presente Principio deve essere applicato per indicare gli effetti delle variazioni dei prezzi nella determinazione dei risultati di gestione e della posizione finanziaria dell’impresa.
2. Il presente Principio contabile internazionale sostituisce lo IAS 6, Trattamenti contabili delle variazioni dei prezzi.
3. Il presente Principio si applica alle imprese i cui livelli di ricavi, utile lordo, attività o livello di occupazione siano significativi nel contesto economico nel quale esse operano. Quando vengono presentati sia il bilancio della controllante sia quello consolidato, l’informazione richiesta dal presente Principio deve essere presentata solo sulla base dell’informazione consolidata.
4. Le informazioni richieste dal presente Principio non devono essere fornite da una controllata che operi nel Paese della sede della sua capogruppo qualora questa presenti le informazioni a livello consolidato secondo quanto disposto dal presente Principio. Le controllate che operano in un Paese differente da quello della sede della capogruppo devono presentare l’informazione richiesta dal presente Principio solo quando è prassi comune che informazioni analoghe siano presentate dalle imprese economicamente rilevanti in quel Paese.
5. Anche le altre entità economiche sono incoraggiate a presentare informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi al fine di migliorare la comunicazione d’impresa.
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