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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 12 Imposte sul reddito – Rilevazione delle passività e delle attività fiscali differite

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Nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate

37 Alla data di riferimento di ogni bilancio, l’entità effettua una nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate in bilancio. L’entità rileva un’attività fiscale differita precedentemente non rilevata se è divenuto probabile che un futuro reddito imponibile consentirà di recuperare l’attività fiscale differita. Ad esempio, un miglioramento delle condizioni commerciali può aumentare la probabilità che l’entità sia in grado di realizzare nel futuro reddito imponibile sufficiente affinché l’attività fiscale differita soddisfi i criteri per la sua rilevazione esposti nel paragrafo 24 o 34. Un altro esempio si ha quando l’entità effettua una nuova valutazione delle attività fiscali al momento dell’aggregazione aziendale o successivamente (cfr. paragrafi 67 e 68).

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