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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 12 Imposte sul reddito – Rilevazione delle imposte sul reddito correnti e differite

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Imposte correnti e differite derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni

68A In alcuni ordinamenti fiscali una entità ottiene una deduzione fiscale (ossia un importo deducibile fiscalmente nella determinazione del reddito imponibile) che fa riferimento agli emolumenti corrisposti in titoli azionari, in opzioni su azioni o in altri strumenti rappresentativi di capitale della entità. L’importo di tale deduzione fiscale può differire dal costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce, e può verificarsi in un esercizio contabile successivo. Per esempio, in alcuni ordinamenti una entità può rilevare un costo per aver ricevuto dei servizi da un dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni assegnate, in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, senza ricevere una deduzione fiscale fino a quando le opzioni su azioni non sono esercitate e la misurazione dell’importo da dedurre fiscalmente è basata sul prezzo dell’azione della entità alla data di esercizio.

68B Analogamente al caso dei costi di ricerca, di cui ai paragrafi 9 e 26, lettera b), del presente Principio, la differenza tra il valore riconosciuto fiscalmente ai servizi ricevuti dai dipendenti (cioè l’ammontare che le norme fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri) e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita. Se l’importo che le norme fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri non è noto a fine esercizio, esso deve essere stimato in base alle informazioni disponibili alla chiusura dell’esercizio. Per esempio, se l’importo che le norme fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri dipende dal prezzo dell’azione della entità a una data futura, la misurazione della differenza temporanea deducibile dovrebbe essere basata sul prezzo dell’azione della entità alla fine dell’esercizio.

68C Come evidenziato al paragrafo 68A, l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura, valutata in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 68B) può differire dal costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce. Il paragrafo 58 del presente Principio richiede che le imposte correnti e differite dovrebbero essere rilevate nel conto economico e incluse nell’utile (perdita) d’esercizio, fatta eccezione per il caso in cui l’imposta origina (a) da una operazione o da un evento rilevato al di fuori del conto economico, nello stesso o in un diverso esercizio, oppure (b) da una aggregazione aziendale (diversa dall’acquisizione da parte di un’entità d’investimento di una controllata che debba essere valutata al fair value rilevato a conto economico). Se l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura) è maggiore del costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce, ciò indica che la deduzione fiscale fa riferimento non soltanto al costo del corrispettivo ma anche a una voce di patrimonio netto. In tale situazione, l’eccedenza dell’imposta corrente o differita connessa è rilevata direttamente nel patrimonio netto.

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