Investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e partecipazioni in joint venture
38. Le differenze temporanee si manifestano quando il valore contabile di investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, o di partecipazioni in joint venture (vale a dire la quota della controllante o dell’investitore nelle attività nette della controllata, filiale, collegata o partecipata, compreso il valore contabile dell’avviamento) differisce dal valore dell’investimento o della partecipazione se conosciuto ai fini fiscali (spesso coincidente con il costo). Tali differenze possono manifestarsi in casi differenti, quali, per esempio:
(a) l’esistenza di utili non distribuiti di controllate, filiali, collegate e joint venture;
(b) variazioni dei tassi di cambio esteri quando la controllante e la sua controllata hanno sede in Paesi differenti; e
(c) riduzioni del valore contabile di un investimento in una collegata al suo ammontare recuperabile.
Nei bilanci consolidati, la differenza temporanea può essere differente dalla differenza temporanea associata a quell’investimento nel bilancio proprio della controllante se nel suo bilancio essa riporta l’investimento al costo o a un valore rivalutato.
39. L’impresa deve rilevare una passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee imponibili riferibili agli investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, salvo che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
(a) la controllante, l’investitore o il partecipante alla joint venture siano in grado di controllare i tempi dell’annullamento delle differenze temporanee; ed
(b) è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea
non si annullerà.
40. Poiché una controllante stabilisce le politiche dei dividendi della sua controllata, essa è in grado di stabilire i tempi dell’annullamento delle differenze temporanee riferibili a quell’investimento (incluse le differenze temporanee che derivano non solo dagli utili non distribuiti ma anche da eventuali differenze cambio). Inoltre, sarebbe spesso impraticabile determinare l’ammontare delle imposte sul reddito che si dovrebbero pagare quando la differenza temporanea si annulla. Perciò, quando la controllante ha stabilito che, nel prevedibile futuro, quegli utili non saranno distribuiti, essa non deve rilevare una passività fiscale differita. Le medesime osservazioni si applicano agli investimenti finanziari in filiali.
41. L’impresa contabilizza nella propria valuta le attività e le passività non monetarie di una gestione estera che sia parte integrante della gestione dell’impresa (vedere IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere). Laddove il reddito imponibile o la perdita fiscale della gestione estera (e, quindi, il valore ai fini fiscali delle sue attività e passività non monetarie) sia determinato in valuta estera, variazioni del tasso di cambio danno origine a differenze temporanee. Poiché tali differenze temporanee si riferiscono alle attività e passività proprie della gestione estera, piuttosto che agli investimenti finanziari in quella gestione estera dell’impresa che redige il bilancio, l’impresa che redige il bilancio deve rilevare la passività o (secondo quanto esposto nel paragrafo 24) la risultante attività fiscale differita. Il corrispondente onere/provento fiscale differito risultante è addebitato o accreditato al conto economico (vedere paragrafo 58).
42. Un investitore in una società collegata non controlla quella impresa e, di solito, non si trova nella condizione di stabilire la sua politica dei dividendi. Perciò, in assenza di un accordo che richieda che gli utili della collegata non siano distribuiti nel prevedibile futuro, l’investitore deve rilevare una passività fiscale differita derivante dalle differenze temporanee imponibili riferibili alla sua partecipazione nella società collegata. In alcuni casi, l’investitore può non essere in grado di determinare l’importo delle imposte che sarebbero dovute nel caso in cui recuperi il costo del suo investimento nella società collegata, ma può stabilire che sarà uguale o eccederà un certo importo minimo. In tali casi, la passività fiscale differita è determinata per tale importo.
43. L’accordo tra le parti di una joint venture di solito regola la ripartizione degli utili e stabilisce se le decisioni riguardanti tali argomenti richiedono il consenso di tutti i partecipanti o di una particolare maggioranza. Quando il partecipante alla joint venture è in grado di controllare la ripartizione degli utili ed è probabile che, nel prevedibile futuro, gli utili non saranno distribuiti, non deve essere rilevata la passività fiscale differita.
44. L’impresa deve rilevare un’attività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili derivanti da investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in joint venture, nella misura in cui, e solo nella misura in cui, è probabile che:
(a) la differenza temporanea si annullerà nel prevedibile futuro; e
(b) sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata la differenza temporanea.
45. L’impresa deve tenere conto delle indicazioni contenute nei paragrafi da 28 a 31 nel decidere se deve essere rilevata un’attività fiscale differita per differenze temporanee deducibili riferibili al suo investimento in società controllate, filiali e società collegate, e alla sua partecipazione in joint venture.
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