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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Bilancio consolidato 7 La traduzione in moneta di conto dei bilanci espressi in valuta estera | La traduzione dei bilanci in moneta estera secondo le direttive comunitarie e secondo la legislazione civilistica e fiscale

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Né la normativa italiana, né la VII Direttiva affrontano la problematica della traduzione dei bilanci.

L’art. 34 n. 1 della VII Direttiva prescrive solo che nell’allegato al bilancio consolidato, per gli elementi patrimoniali che sono o erano all’origine espressi in valuta estera, vengano indicate «le basi di conversione utilizzate per la loro espressione nella valuta in cui sono stati redatti i conti consolidati»; una norma analoga è contenuta nell’art. 38 del D.Lgs. n. 127/1991. In tema di bilancio consolidato, infatti, l’art. 38 del citato decreto stabilisce al comma 1 punto b) che «la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, i criteri ed i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato».

La legislazione fiscale, a sua volta, non detta particolari norme per la traduzione del bilancio di una partecipata operante all’estero ed i principi adottati per tale traduzione assumono rilevanza ai fini fiscali solo per i loro effetti sulla valutazione della partecipazione nella società a cui il bilancio si riferisce, ai fini dell’articolo 61 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Recita, infatti, tale articolo che «i titoli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 53 (n.d.r. azioni o quote di partecipazioni in società ed enti) esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3 bis, 4 e 6 dell’articolo 59…». Il comma 4 dell’art. 59 stabilisce tra l’altro che «per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio». Criteri analoghi valgono per il trattamento, nel bilancio d’esercizio, delle differenze di conversione derivanti dalla traduzione dei bilanci delle filiali estere, l’art. 76 , comma 2 stabilisce che «la conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito».

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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