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Principi Contabili
1 Gennaio 1970

27 Introduzione dell’Euro quale moneta di conto | Problemi economico-contabili derivanti dall’introduzione dell’euro

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1. Scopo e contenuto del documento

Questo documento ha per oggetto il trattamento contabile degli effetti dell’introduzione dell’euro e la sua rappresentazione in bilancio.

In particolare saranno affrontati i seguenti problemi:

a. adozione dell’euro quale moneta di conto;

b. conversione in euro del capitale sociale;

c. differenze di cambio, che emergono a seguito della fissazione di tassi irreversibili di conversione;

d. costi per l’adeguamento delle imprese al nuovo sistema monetario.

Scopo del documento è quello d’interpretare ed integrare sul piano della tecnica le disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, contenute nel decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (pubblicato in Gazz. uff. dell’8.7.1998) ed emanate in attuazione dell’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 1997, n. 433.

A tal fine si richiamano le clausole generali, i principi generali (o postulati), gli schemi e le norme di presentazione, i criteri di valutazione del bilancio d’esercizio in un sistema a costi storici e, ove occorra, del bilancio consolidato, stabiliti dalle norme di legge, interpretate ed integrate sul piano della tecnica dai principi contabili. In particolare si richiama il principio contabile “Operazioni e partite in moneta estera.

Poiché l’introduzione dell’euro è evento politico ed economico di rilevante importanza, destinato a condizionare problemi diversi dalla presentazione e redazione dei bilanci, ma prodromici o comunque intimamente ad essi connessi, il presente documento contiene inoltre alcune considerazioni generali, anche allo scopo di sottolineare l’immanenza e l’incidenza di tale introduzione nella vita delle imprese.

Sul piano strettamente contabile ed in dipendenza delle surrichiamate norme legislative, il presente documento ha valenza soprattutto nei confronti del bilancio del primo esercizio chiuso dopo il 30 dicembre 1998 (quindi a partire da quello al 31.12.1998), mentre alcune disposizioni riguarderanno il cosiddetto periodo transitorio dell’introduzione dell’euro, avente termine il 31 dicembre 2001. Il documento stesso è destinato ad applicarsi, legibus sic stantibus, anche in occasione della determinazione di cambi fissi ed irreversibili per l’entrata nel novero delle valute aderenti di altre monete europee.

 

2. Le fasi dell’introduzione dell’euro

L’introduzione dell’euro, quale unica moneta avente corso legale in alcuni Paesi dell’Unione Europea, deve essere attuata percorrendo le tre fasi seguenti.

Nella fase A, terminata il 31.12.1998:

– è stata istituita la Banca Centrale Europea, con contestuale cessazione dell’Istituto Monetario Europeo di Francoforte, la quale ha come compito primario la stabilità dei prezzi e quindi interviene con provvedimenti antinflazionistici e in favore di una politica monetaria comune;

– sono stati designati, nella riunione del Consiglio dell’Unione del 2-3 maggio 1998, i Paesi che sono entrati l’1.1.1999 nell’Unione Economica e Monetaria (UEM); tali Paesi sono l’Austria, il Belgio, la Finlandia, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, l’Irlanda, l’Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna, mentre posticiperanno la loro entrata la Danimarca, il Regno Unito e la Svezia per propria scelta e la Grecia per mancato raggiungimento dei noti parametri del trattato Maastricht, in vigore dall’1.11.1993;

– il 3.5.1998 sono stati fissati i cambi tra le valute dei Paesi aderenti:

– il 31.12.1998 sono stati stabiliti i tassi irrevocabili di conversione nell’euro delle valute dei Paesi aderenti.

Nella fase B, che è iniziata l’1.1.1999 e cesserà il 31.12.2001:

– l’ecu verrà sostituito dall’euro sulla base di un tasso di cambio paritetico;

– l’euro potrà essere utilizzato nei singoli Stati, accanto alla moneta nazionale, quale moneta per qualsiasi pagamento che non sia in contanti;

– tutte le emissioni di titoli del debito pubblico, da parte degli Stati aderenti all’UEM, saranno in euro, e in tale moneta dovranno essere convertiti i titoli in circolazione;

– è previsto che tutte le quotazioni di titoli azionari ed obbligazionari avverranno in euro.

Può quindi affermarsi che l’euro diventerà moneta scritturale, non cartacea, avente corso legale in tutti i Paesi dell’U.E.M. fin dall’1.1.1999 e che le singole monete nazionali dovranno considerarsi quali espressioni (frazioni non decimali) di una stessa moneta: l’euro.

Nella fase C, che si svolgerà dall’1.1.2002 fino al massimo al 30.6.2002, l’euro, sia in banconote sia in monete metalliche, circolerà quale moneta avente corso legale nei Paesi UEM, accanto alle monete nazionali.

Al termine di questa terza fase cesserà il corso legale delle varie monete nazionali.

 

3. Principi generali per l’introduzione dell’euro

I principi generali che regoleranno l’introduzione dell’euro, fissati nel Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995 e nel regolamento dello stesso Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, sono in particolare:

– nella cosiddetta fase B gli Stati aderenti all’UEM non possono imporre alcun obbligo, né proibizione (no compulsion, no prohibition), lasciando quindi ai loro cittadini la scelta se adottare l’euro o mantenere la propria moneta nazionale quale unità di conto e moneta di pagamento non in contanti;

– nella fase C, e successivamente allorché l’euro sarà l’unica moneta a corso legale, vigerà il principio della continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici, nel senso che, per assicurare ai cittadini e alle imprese certezza giuridica, l’introduzione dell’euro non potrà essere considerata evento straordinario sopravvenuto, atto a modificare condizioni, termini e tassi degli atti in corso al momento dell’introduzione, siano essi atti legislativi, amministrativi, giudiziari, contratti, strumenti di pagamento non monetari, ecc. (Regolamento CE 17 giugno 1997, n. 1103/97, art. 3).

 

4. Effetti per le imprese

L’introduzione dell’euro è destinata a produrre profonde modificazioni sul mercato e quindi ad incidere sensibilmente sulla politica commerciale e finanziaria e sull’amministrazione delle imprese.

Possono, in una prima analisi, individuarsi quali principali conseguenze:

– eliminazione delle fluttuazioni dei cambi, nei rapporti commerciali e finanziari con operatori di Paesi ammessi all’UEM (e successivamente anche con quelli che entreranno nel secondo turno), in quanto sono stati adottati a partire dall’1.1.1999 tassi fissi di cambio; fluttuazioni, probabilmente ridotte rispetto a quelle a cui è attualmente soggetta la lira, rimarranno tra l’euro e le monete di Paesi terzi;

– maggiore trasparenza e confrontabilità dei prezzi, giacché essi saranno espressi in euro, in misura crescente dall’1.1.1999 e per la totalità a partire dall’1.1.2002;

– semplificazione delle operazioni contabili e di cassa, in quanto si ridurrà il numero delle monete da utilizzare;

– eliminazione dei costi di transazione nelle altre monete europee, e quindi delle spese di copertura dei rischi di cambio dall’1.1.1999 e delle commissioni valutarie, al più tardi dall’1.1.2002, con innegabili risparmi per le imprese, ma anche con minori proventi per le banche;

– creazione temporanea di un mercato monetario disomogeneo, caratterizzato dalla coesistenza di operazioni in moneta nazionale e in euro, e quindi necessità, da parte degli operatori economici, di scegliere tra utilizzare la moneta nazionale fino al 31.12.2001 quale moneta di conto o prepararsi anzitempo adottando l’euro o, infine, sostenere gli elevati costi di un sistema di doppia contabilità; tale decisione sarà innegabilmente influenzata dalla capacità di operare anche in euro da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche e dal numero ed importanza di clienti e fornitori di ciascuna impresa che opereranno in euro, abbandonando in anticipo la lira;

– sostenimento di costi di modifica del sistema informativo e di formazione del personale; si pensi all’adattamento alla nuova moneta dei software acquistati o sviluppati internamente, alla modificazione dei distributori automatici, dei registratori di cassa, ecc…, modificazione necessaria per alcuni apparecchi anche per l’ingresso nel terzo millennio e l’abbandono delle cifre 19.. sostituite con le cifre 20..;

– l’inclusione nei contratti con Paesi terzi, che hanno scadenza successiva all’1.1.2002 e prevedono pagamenti in monete destinate ad uscire dal corso legale, di clausole che assicurino l’applicazione del principio della continuità dei contratti stessi, anche per prevenire impugnazioni cavillose.

 

5. Definizioni

L’art. 1 del già citato D. lgs. 213/1998 contiene alcune definizioni che qui si riportano in quanto sono utili anche per l’esatta intelligibilità del presente documento.

Così s’intendono per:

– “Stati membri partecipanti” i paesi che adottano la moneta unica conformemente al trattato, ovvero in questo documento i paesi aderenti ed ammessi all’UEM fin dall’1.1.1999;

– “strumenti giuridici” le disposizioni normative, gli atti amministrativi, le decisioni giudiziarie, i contratti, gli atti giuridici unilaterali, gli strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;

– “tasso di conversione” il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l’euro e la moneta nazionale di uno stato membro partecipante e tra l’euro e l’ecu, ovvero in questo documento il tasso fisso di conversione che verrà stabilito entro il 31.12.1998;

– “valute aderenti” le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonché l’ecu;

– “società finanziarie” le società indicate nell’art. 59, comma 1, lett. b), D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che redigono il bilancio ai sensi del D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;

– “imprese di assicurazione” le imprese di cui all’art. 1, D. lgs. 26 maggio 1997, n. 173;

– documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna, il bilancio dell’impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;

– “moneta di conto” la moneta, lira od euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;

– “elementi monetari” le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche “fuori bilancio”) che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili, in questo documento denominate anche “partite monetarie”;

– “attività, passività e operazioni fuori bilancio” gli elementi attivi e passivi del bilancio, nonché le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati.

 

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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