Tale operazione consiste nella sostituzione del conto partecipazione con le attività e le passività della partecipata. Poiché lo stato patrimoniale consolidato deve esporre la situazione patrimoniale-finanziaria del gruppo come se fosse un’unica azienda, l’evidenza della proprietà tra i componenti il gruppo va eliminata.
Devono essere eliminate le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, in modo che il bilancio consolidato presenti:
– il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante;
– gli altri conti di patrimonio netto, diversi dalle riserve di utili e dagli utili indivisi menzionati nel paragrafo successivo, della controllante, e delle controllate, limitatamente alle variazioni intervenute successivamente alla data di acquisto delle partecipazioni ovvero, in particolari circostanze in cui ciò sia applicabile, dalla data in cui la partecipata è inclusa per la prima volta nel consolidamento;
– le riserve di utili e gli utili indivisi consolidati, escluso l’utile dell’esercizio, rappresentati dalle riserve di utili e dagli utili indivisi della società controllante, e delle partecipate, dalla data di acquisto (ovvero come suindicato dalla data in cui la partecipata è inclusa per la prima volta nel consolidamento) delle partecipazioni, modificati per riflettere le rettifiche di consolidamento;
– l’utile dell’esercizio consolidato;
– la quota di patrimonio netto e del risultato d’esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza;
– il maggior valore risultante dalla valutazione delle attività e passività delle partecipate a valori correnti al momento della loro inclusione per la prima volta nel consolidamento e l’avviamento.
Ciò si ottiene:
1. eliminando il patrimonio netto delle partecipate consolidate, attribuendo però le quote di pertinenza ai soci di minoranza;
2. distribuendo il prezzo d’acquisto delle partecipazioni secondo i criteri descritti nel precedente capitolo 10 ed apportando le relative rettifiche.
Nel caso la partecipazione sia stata acquistata, il prezzo pagato, ossia il costo dell’investimento va distribuito sulle poste attive e passive secondo i criteri indicati nel precedente capitolo 10. Anche la differenza tra prezzo pagato e valore netto delle attività e passività a valori correnti, definita come avviamento positivo (differenza da consolidamento, nella terminologia del D.Lgs. n. 127/1991) o come riserva da consolidamento o fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri va determinata e riflessa secondo i predetti criteri. Nel bilancio consolidato vanno esposti i valori di attivo e passivo rettificati a seguito dell’applicazione dei predetti criteri e l’eventuale avviamento. Il capitolo 14.(a) di questo documento tratta il caso in cui a seguito della indisponibilità dei dati si rende necessario iscrivere in un conto separato la differenza tra prezzo pagato e patrimonio netto contabile della società acquistata.
Negli esercizi successivi all’acquisto, la contabilizzazione deve avvenire sulla base dei valori rettificati; ciò comporta, ad esempio di calcolare l’ammortamento dell’eventuale differenza da consolidamento, l’ammortamento della differenza tra valori assegnati alle immobilizzazioni materiali e valore iscritto per le stesse nel bilancio della partecipata, in base alla loro vita utile residua, ecc.