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Normativa Fiscale
1 Gennaio 1970

Normativa Fiscale Sanzioni minori Capo I – Revisione delle sanzioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sull’incremento di valore degli immobili e di imposte ipotecaria e catastale

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Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 473 Revisione delle Sanzioni Amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche’ di altri tributi indiretti

Sezione: Capo I – Revisione delle sanzioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sull’incremento di valore degli immobili e di imposte ipotecaria e catastale

 

Art. 1 Sanzioni in materia di imposta di registro.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 55, nel terzo comma, le parole “delle soprattasse e delle pene pecuniarie” sono sostituite dalle seguenti: “e delle sanzioni amministrative”;
b) l’articolo 69 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia). – 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 e’ punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta.”;
c) l’articolo 71 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 71 (Insufficiente dichiarazione di valore). – 1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell’articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell’articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non e’ superiore al quarto del valore accertato.”;
d) l’articolo 72 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). – 1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella gia’ applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’articolo 71.”;
e) l’articolo 73 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 73 (Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio). – 1. Per l’omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell’articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milioni.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell’articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni.
3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall’amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell’ufficio del registro, chiede all’autorita’ competente l’applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.”;
f) l’articolo 74 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 74 (Altre infrazioni). – 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all’ispezione le scritture contabili rilevanti per l’applicazione dell’articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell’articolo 63, e’ punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.”;
g) sono abrogati il terzo comma dell’articolo 56 e gli articoli 70 e 75.
Testo: in vigore dal 01/04/1998

Art. 2 Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, comma 3, la parola “soprattasse” e’ sostituita dalle seguenti: “sanzioni amministrative”;
b) all’articolo 38, comma 1, primo periodo, le parole “delle soprattasse e pene pecuniarie” sono sostituite dalle seguenti: “delle sanzioni amministrative”;
c) all’articolo 39, comma 1, e all’articolo 41, comma 1, le parole “, delle soprattasse e delle pene pecuniarie” sono sostituite dalle seguenti: “e delle sanzioni amministrative”;
d) l’articolo 50 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 50 (Omissione della dichiarazione). – 1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e’ punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non e’ dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni.”;
e) l’articolo 51 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 51 (Infedelta’ della dichiarazione). – 1. Chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita’ in tutto o in parte inesistenti, e’ punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all’imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita’ deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all’imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell’articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
3. Se l’omissione o l’infedelta’ attengono a dati o elementi non incidenti sulla determazione del tributo, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita’ dei prospetti medesimi. La sanzione e’ ridotta alla meta’ se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell’ufficio.”;
f) l’articolo 53 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 53 (Altre violazioni). – 1. L’erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e’ punito, nei casi previsti nell’articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 32 o dell’articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell’attivo ereditario o della esclusione della riduzione d’imposta di cui all’articolo 25, comma 2.
2. Chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all’obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, e’ punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonche’ i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, del pari applicabile a chi:
a) non ottempera alle richieste dell’ufficio o comunica dati incompleti o infedeli;
b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all’ispezione documenti o scritture, ancorche’ non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza;
c) rifiuta di sottoscrivere l’attestazione di cui all’articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passivita’ o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all’articolo 23 e all’articolo 30, comma 1.
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e’ raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa’ di credito o di intermediazione o dell’Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, societa’ o enti.”;
g) l’articolo 54 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 54 (Determinazione della sanzione pecuniaria). – 1. Nella determinazione della sanzione commisurata all’imposta o alla maggiore imposta, questa e’ assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.”;
h) l’articolo 52 e’ abrogato.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Art. 3 Sanzioni in materia di imposta sull’incremento di valore degli immobili.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante l’istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 23 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 23 (Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione). – 1. Per l’omessa dichiarazione prevista dall’articolo 18, primo e sesto comma, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta.
2. Per l’omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell’imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l’incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale gia’ definito ai sensi dell’articolo 6, secondo e quarto comma.
3. La sanzione di cui al comma 2 non si applica se il valore definitivamente accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
4. L’omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, e’ punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
5. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.”;
b) l’articolo 24 e’ abrogato.
Testo: in vigore dal 16/07/1998 con effetto dal 01/04/1998

Art. 4 Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 9 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Sanzioni). – 1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e’ punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta.
2. Se l’omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l’imposta e’ stata gia’ pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni.”;
b) all’articolo 17, nel comma 3, le parole “Le soprattasse e le pene pecuniarie” sono sostituite dalle seguenti: “Le sanzioni amministrative” e nel comma 5 le parole “, soprattasse e pene pecuniarie” sono sostituite dalle seguenti: “e sanzioni amministrative”;
c) e’ abrogato il comma 3-bis dell’articolo 9, introdotto dall’articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
Testo: in vigore dal 01/04/1998

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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