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Normativa Fiscale
1 Gennaio 1970

Normativa Fiscale Contenzioso tributario | Capo I – Del giudice tributario e suoi ausiliari

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Norma: Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 Disposizioni sul Processo Tributario

Sezione: Titolo I – Disposizioni generali

Specifica: Capo I – Del giudice tributario e suoi ausiliari

 

Art. 1 Gli organi della giurisdizione tributaria.
1. La giurisdizione tributaria e’ esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Testo: in vigore dal 15/01/1993

Art. 2 Oggetto della giurisdizione tributaria.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche’ gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica (1).
2. Appartengono altresi’ alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita’ di una stessa particella, nonche’ le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita’ immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita’ delle persone, diversa dalla capacita’ di stare in giudizio.
(1) Ai sensi dell’art. 12, comma 4 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 per l’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell’articolo 11 del citato decreto legislativo, agli incarichi in corso alla data del 1° gennaio 2016, si tiene conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.

Art. 3 Difetto di giurisdizione.
1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie e’ rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.
2. E’ ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.
Testo: in vigore dal 15/01/1993

Art. 4 Competenza per territorio.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e’ proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso (1).
2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.
(1) Con sentenza n 44/2016 (GU n.10 del 9-3-2016) la Corte Costituzionale, in relazione all’art.24 Cost., ha dichiarato -in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall’art. 9, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 156 del 2015) nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e’ competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziche’ quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore.

Art. 5 Incompetenza.
1. La competenza delle commissioni tributarie e’ inderogabile.
2. L’incompetenza della commissione tributaria e’ rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
5. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.
Testo: in vigore dal 15/01/1993

Art. 6 Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie.
1. L’astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
2. Il giudice tributario ha l’obbligo di astenersi e puo’ essere ricusato anche nel caso di cui all’art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.
3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con l’integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.
Testo: in vigore dal 15/01/1993

Art. 7 Poteri delle commissioni tributarie.
1.in vigore dal 03/12/2005 modificato da: DL del 30/09/2005 n. 203 art. 3 – bis convertito
1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facolta’ di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta.
2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessita’, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
3. (Comma abrogato)
4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Art. 8 Errore sulla norma tributaria.
1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione e’ giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
Testo: in vigore dal 15/01/1993

Art. 9 Organi di assistenza alle commissioni tributarie.
1. Il personale dell’ufficio di segreteria assiste la commissione tributaria secondo la disposizione del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.
2. Le attivita’ dell’ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.
Testo: in vigore dal 15/01/1993

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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