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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Riforma delle Sanzioni Tributarie non penali in materia di Imposte Dirette e di Imposta sul Valore Aggiunto e di Riscossione dei Tributi – Decreto Legislativo del 18 12 1997 n 471 | Capo III – Disposizioni comuni alle imposte dirette e all’imposta sul valore aggiunto

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Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 471 Riforma delle Sanzioni Tributarie non penali in materia di Imposte Dirette,
di Imposta sul Valore Aggiunto e di Riscossione dei Tributi

Sezione: Titolo I – Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

Specifica: Capo III – Disposizioni comuni alle imposte dirette e all’imposta sul valore aggiunto

 

Articolo 8 – Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.

In vigore dal 12/01/2019
Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 5
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive o dell’imposta sul valore aggiunto non e’ redatta in conformita’ al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche’ per la determinazione del tributo, oppure non e’ indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall’articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e’ prescritta la conservazione ovvero l’esibizione all’ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l’omissione o l’incompletezza riguardano gli elementi previsti nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
3-bis. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.
3-ter. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.
3-quater. Quando l’omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall’articolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d’imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.
3-quinquies. Quando l’omissione o l’incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall’articolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994, n. 724 e dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000.

 

Art. 9 Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita’.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15
1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e’ imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche’ non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza.
3. La sanzione puo’ essere ridotta fino alla meta’ del minimo qualora le irregolarita’ rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreche’ non ne sia derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute. Essa e’ irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell’esercizio, a euro 50.000.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l’applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, del regime speciale per l’agricoltura di cui all’articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.
5. Se la dichiarazione delle societa’ e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle societa’ sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non e’ sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo all’attivita’ di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.

Art. 10 Violazione degli obblighi degli operatori finanziari.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15
1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell’esercizio dei poteri inerenti all’accertamento delle imposte dirette o dell’imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e’ ridotta alla meta’ se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societa’ ed enti di assicurazione e alle societa’ ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita’ di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonche’ all’Ente poste italiane.
3. Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, societa’ o ente.
4. All’irrogazione delle sanzioni provvede l’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.

Art. 11 Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
In vigore dal 01/01/2018
Modificato da: Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu’ grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell’apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e’ ridotta alla meta’, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (1).
2-ter. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e’ ridotta alla meta’ se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati (1).
2-quater. Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e’ ridotta alla meta’, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.(2)
3. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dall’art. 54, comma 6 legge 23 dicembre 1999 n. 488).
4. L’omessa presentazione degli elenchi di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta’ in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
4-bis. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche’ delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e’ punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e’ omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale previsti dall’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e’ punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
6. (Comma abrogato, a decorrere dal 2 ottobre 2003, dall’art. 33, comma 10 decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326).
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ presentata dalle societa’ controllate o dall’ente o societa’ controllante, di cui all’articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti l’interpello previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione e’ raddoppiata nelle ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
—————-
(1) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 3 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel comma vedasi l’art. 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 193 del 2016.
(2) Comma aggiunto dal comma 915 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017 e si applica a partire dal 01/01/2019 come disposto dal comma 916.

Articolo 12 – Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.

In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15
1. Quando e’ irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 e la sanzione edittale prevista per la piu’ grave delle violazioni accertate non e’ inferiore nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo’ essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata e’ superiore a euro 100.000 e la sanzione edittale prevista per la piu’ grave violazione non e’ inferiore nel minimo a euro 80.000.
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e’ disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ ovvero dell’esercizio dell’attivita’ medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e’ immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e’ disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e’ disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e’ stata contestata la quarta violazione.
2-ter. L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e’ effettuata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L’esecuzione della sospensione di cui al comma 2 e’ assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e’ disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell’articolo 6.
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e’ disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e’ disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e’ immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinche’ ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in forma associata di attivita’ professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e’ disposta nei confronti di tutti gli associati.
3. Se e’ accertata l’omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n.18, e’ disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e’ disposta da due a sei mesi.
4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall’articolo 10, l’autore delle medesime e’ interdetto dalle cariche di amministratore della banca, societa’ o ente per un periodo da tre a sei mesi.

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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