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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
30 Giugno 2020

Disposizioni sulla Riscossione delle Imposte sul Reddito – DPR del 29 09 1973 n 602

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Norma: DPR del 29/09/1973 n. 602 Disposizioni sulla Riscossione delle Imposte sul Reddito

Sezione: Titolo IV – Norme transitorie e finali

Specifica:

Art. 99 Versamento delle ritenute sui dividendi.
Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell’art. 1 della legge 29 Dicembre 1962, N. 1745, la cui distribuzione e’ deliberata anteriormente al 1 gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.
Testo in vigore dal 01/01/1974

 

Art. 100 Versamento in tesoreria ed iscrizione a ruolo di tributi soppressi.
Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori all’ 1 gennaio 1974.
Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu’ dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori all’ 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.
Per i ricorsi proposti dall’ 1 gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell’art. 15 del presente decreto.
Le disposizioni dell’art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori all’ 1 gennaio 1974.
La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi e’ ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell’art. 18.
Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi sopppressi restano a carico del contribuente.
Testo in vigore dal 20/01/1977 con effetto dal 06/03/1976

 

Art. 100 – bis Acconti di imposte sui redditi dell’ anno 1974.
I soggetti che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell’anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalita’ stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all’anno 1974 o al primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.
Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attivita’ delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 ne’ per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa’ cooperative e loro consorzi esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l’ammontare degli acconti stessi determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter non supera le lire ventimila.
Nei casi di trasformazione o fusione di societa’, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorche’ l’iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.
Testo in vigore dal 04/05/1974

 

Art. 100 – ter Ammontare degli acconti.
Gli acconti d’imposta sono dovuti nella misura:
a) del 15% sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell’art. 8, terzo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;
b) del 10% sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
c) del 10% sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;
d) del 7% sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;
e) del 12% sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.
L’aliquota di cui alla lett. a) e’ ridotta al 7,50% per i soggetti indicati negli artt. 6 e 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell’anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.
Dall’ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lett. c) del primo comma e’ dedotto un ammontare pari alle ritenute d’acconto operate ai sensi degli artt. 128 e 143 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.
Testo in vigore dal 04/05/1974

 

Art. 100 – quater Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l’ anno 1974.
Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l’anno 1974 o per il primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.
Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi imponibili di societa’ ed associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.
Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall’imposta locale sui redditi dovuta per l’anno 1974.
Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa’ trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della societa’ risultante dalla trasformazione o fusione o della societa’ incorporante.
Se gli acconti d’imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno 1974 o agli accertamenti d’ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell’art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sara’ effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d’imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d’imposta successivo.

Testo in vigore dal 04/05/1974

 

Art. 100 – quinquies Riscossione degli acconti.
Gli acconti d’imposta di cui all’articolo 100 bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell’anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non e’ soggetta all’autorizzazione dell’intendente di finanza prevista dall’art. 11, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell’intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.
Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l’annotazione “acconti di imposta per l’anno 1974”.
Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all’art. 100-bis si applicano le disposizioni del presente decreto.
Testo in vigore dal 10/07/1974

 

Art. 100 – sexies Iscrizioni a ruolo per il 1974.
Testo: soppresso dal 05/12/1975

 

Art. 101 Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi.
I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti all’ 1 gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.636.
Testo in vigore dal 01/01/1974

 

Art. 102 Responsabilita’ solidale e privilegi relativi a tributi soppressi.
Per i tributi di cui all’art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211, e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Testo in vigore dal 01/01/1974

 

Art. 103 Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l’esecutorieta’ dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonche’ ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l’autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori, circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione.
Testo in vigore dal 10/03/1978

 

Art. 104 Disposizioni abrogate.
A decorrere dall’ 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.
Testo in vigore dal 01/01/1974

 

Art. 105 Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore l’ 1 gennaio 1974.
Testo in vigore dal 01/01/1974

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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