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Novità Iva
28 Ottobre 2022
4 Minuti di lettura

Zucche di Halloween: quale aliquota Iva applicare?

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Halloween e le aliquote Iva da applicare.

A presentare istanza di interpello è una società che svolge attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli in un mercato agro-alimentare. Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’aliquota Iva applicabile alle cessioni delle cosiddette “zucche di Halloween” e, in generale, delle zucche ornamentali che in molti casi non sono commestibili.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 523 del 21 ottobre 2022, fa riferimento al parere richiesto dall’istante all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale parere riguarda due tipologie di zucche: la zucca cucurbita maxima, con il frutto di forma tonda e colore giallo-arancio, usata prevalentemente a scopo decorativo ed indicata comunemente come “zucca di Halloween”, che può essere anche mangiata ed usata in cucina; la zucca cucurbita lagenaria, con il frutto a forma di fiasco, usata anch’essa a scopo ornamentale, ma anche commestibile.

Secondo il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, queste due varietà di zucche possono essere classificate, seguendo una corretta interpretazione della Nomenclatura combinata, nell’ambito del Capitolo 7 della Tariffa Doganale, destinata ad ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, ed alla sottovoce “070993” riguardante altri ortaggi, freschi o refrigerati, zucche e zucchine.

Per quanto riguarda l’aliquota Iva applicabile, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che deve ritenersi che rientrino nell’ambito del numero 5) della tabella A, parte seconda, allegata al Decreto Iva che comprende ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata. solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati. Il richiamo presente nella disposizione in questione è alle voci doganali ex 07.01, ex 07.03, ex 07.04.

L’attuale voce doganale “070993”, individuata nel parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è riconducibile, appunto, alla voce doganale ex 07.01 della tariffa richiamata dalla tabella A allegata al Decreto Iva. Alle due tipologie di zucche dovrà, pertanto, essere applicata l’aliquota Iva del 4 %.

Per quanto riguarda le cessioni delle altre tipologie di zucche, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, secondo quanto affermato nella giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’utilizzo delle aliquote Iva ridotte costituisce un’eccezione all’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria e, quindi, il loro impiego deve essere oggetto di interpretazione restrittiva.

L’aliquota Iva ridotta del 4 % potrà, pertanto, essere applicata solo ed esclusivamente alle zucche commestibili, utilizzate anche per scopi ornamentali, come le due tipologie di zucche prese in considerazione nel parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le altre zucche ornamentali che non sono commestibili, rispetto alle quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non si è pronunciata, non possono rientrare, come sostenuto dall’istante, nel Capitolo 6 della Nomenclatura Combinata, richiamato dal numero 20) della Tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 % per bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi.

Anche nel parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato precisato che la frutta (e le zucche sono il frutto della pianta) non può rientrare nel Capitolo 6.

Alle zucche ornamentali che appartengono alle tipologie di zucche non commestibili o addirittura tossiche, quindi, dovrà essere applicata l’aliquota Iva ordinaria del 22 %.

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