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Novità Iva
9 Luglio 2021
5 Minuti di lettura

Viaggi di istruzione annullati causa Coronavirus: ecco gli adempimenti Iva delle agenzie di viaggio.

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Ancora una questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle conseguenze dell’emergenza Coronavirus.

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di consulenza giuridica. L’istante ha riferito che, a seguito dell’annullamento di una serie di viaggi di istruzione, dovuto all’emergenza sanitaria di questo periodo, alcune agenzie di viaggio hanno emesso in favore delle istituzioni scolastiche dei voucher di pari importo spendibili nell’anno scolastico successivo. A fronte dell’emissione del voucher, alcune agenzie hanno caricato nel Sistema di Interscambio una nota di credito relativa alla fattura emessa per il pagamento ricevuto, con la precisazione che la fattura verrà emessa nuovamente al momento della fruizione del voucher.

L’istante ha, quindi, richiesto all’Agenzia delle Entrate un parere riguardo alla correttezza, dal punto di vista tributario, di questa procedura adottata da alcune agenzie di viaggio per il rimborso delle somme corrisposte per i viaggi di istruzione che è stato necessario annullare.

L’istante non ha prospettato alcuna possibile soluzione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta a consulenza giuridica n. 10 del 5 luglio 2021, ha evidenziato che il Codice del turismo del 2011 prevede che, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto di viaggio o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore abbia diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto medesimo, senza corrispondere spese di recesso, ed abbia diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per tale pacchetto, senza aver diritto, invece, ad un indennizzo supplementare.

In materia fiscale (articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972), se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di una dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o il prestatore del servizio hanno diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrando regolarmente tale variazione.

L’interpretazione corretta di tale disposizione deve essere effettuata in maniera da comprendere in essa, in un’accezione ampia, le ragioni per le quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile. Ciò che rileva è che si effettui poi la registrazione della variazione dell’imponibile e dell’Iva.

Pertanto, tra i “casi simili” che legittimano l’emissione di una nota di variazione è possibile considerare tutte le cause in grado di determinare una modificazione dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, facendo venir meno in tutto o in parte gli effetti dell’atto originario, compresa l’ipotesi di recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta al sopraggiungere di un divieto previsto da una norma di legge, come è avvenuto nel caso specifico.

Quindi, è confermato che le agenzie di viaggio avevano diritto ad emettere una nota di variazione al momento del rimborso delle somme ricevute o di emissione del voucher.

L’altra questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate è la correttezza della scelta delle agenzie di viaggio di posticipare l’emissione della fattura al momento dell’effettivo utilizzo del voucher emesso in favore delle scuole in alternativa al rimborso delle somme ricevute per i viaggi scolastici annullati a causa dell’emergenza sanitaria.

Il “buono-acquisto” rientra nella disciplina del buono-corrispettivo prevista dalla Direttiva comunitaria del 27 giugno 2016, recepita poi nel nostro ordinamento nel 2018. Deve trattarsi, in particolare, di uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento stesso o nella relativa documentazione, i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori.

In base all’individuazione di queste caratteristiche è possibile distinguere, appunto, i buoni-corrispettivi, disciplinati dalla Direttiva comunitaria, da tutti gli altri documenti o strumenti che, invece, ne siano esclusi, come i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema o musei, i francobolli, e dai buoni-sconto, ossia quegli strumenti che conferiscono a chi ne è titolare il diritto ad uno sconto al momento dell’acquisto dei beni o servizi, ma non il diritto a ricevere tali beni o servizi.

Si distinguono, inoltre, due diverse tipologie di buono-corrispettivo:

  • il buono-corrispettivo monouso, se al momento della sua emissione è già nota la disciplina applicabile ai fini dell’Iva alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto;
  • il buono-corrispettivo multiuso, se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

Ciò che rileva ai fini della qualificazione come monouso o come multiuso di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, al momento dell’emissione del buono-corrispettivo stesso, del trattamento ai fini Iva attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi, come chiarito in una Risposta ad interpello del 2019, come certezza riguardo alla territorialità dell’operazione ed alla natura, qualità, quantità ed all’Iva applicabile ai beni o servizi oggetto dell’operazione stessa.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, evidenziato che soltanto l’emissione di un buono-corrispettivo monouso determina l’anticipazione del momento dell’effettuazione dell’operazione, e, conseguentemente, del momento della fatturazione dell’operazione, e di esigibilità dell’Iva, al momento della consegna del buono-corrispettivo.

Nel caso specifico, il voucher descritto nell’istanza di consulenza giuridica sembra, a parere dell’Agenzia delle Entrate, riconducibile tra i buoni-corrispettivo multiuso, in quanto non è nota la tipologia del servizio che sarà fruibile, in un secondo momento, con il buono in questione. Potrebbe trattarsi di pacchetti di viaggi più o meno complessi o di diversi viaggi, invece di una prestazione unitaria, oppure anche di viaggi destinati all’estero e, quindi, non imponibili ai fini Iva. Pertanto, al momento dell’emissione del buono-corrispettivo, non è nota la disciplina Iva applicabile alla prestazione a cui lo stesso dà diritto.

Dal momento che l’emissione del buono-corrispettivo multiuso non determina l’anticipazione del momento impositivo, la procedura che è stata adottata dalle agenzie di viaggio per il rimborso delle somme corrisposte dagli istituti scolastici per i viaggi di istruzione annullati deve ritenersi corretta. La fattura, infatti, potrà essere emessa successivamente alla consegna del voucher e, in particolare, al momento dell’effettiva fruizione del voucher stesso.

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