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Novità Iva
13 Novembre 2020

Verifiche obbligatorie: Iva ridotta nel caso riguardino impianti e non attrezzature da lavoro

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L’Agenzia delle Entrate interviene con una Risposta ad un’istanza di consulenza giuridica. In particolare, la risposta riguarda l’aliquota Iva da applicare alle verifiche obbligatorie sugli impianti installati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e verifiche obbligatorie analoghe.

A presentare un’istanza di chiarimenti è un’Associazione. I chiarimenti richiesti si riferiscono ad una Risposta che è stata fornita in precedenza dall’Agenzia delle Entrate (la Risposta n. 18 del 2019) secondo la quale alle verifiche sugli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata può essere applicata l’Iva con aliquota del 10 %, in quanto si tratterebbe di interventi di manutenzione ordinaria.

La richiesta dell’Associazione istante riguarda l’applicabilità dell’aliquota Iva del 10 %, oltre che alle attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori, anche a tutte le attività di verifica periodica rese obbligatorie dalle disposizioni di legge.

Si fa riferimento specifico alla attività di verifica previste dal D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 riguardante installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici ed a quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in particolare nella parte in cui è stabilito che il datore di lavoro debba sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro al fine di una valutazione dell’effettivo stato di conservazione ed efficienza in termini di sicurezza.

Si tratta di verifiche tecniche specifiche obbligatorie istituite per la medesima finalità, ossia quella della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e/o consumatori, che è alla base della previsione delle verifiche periodiche obbligatorie da effettuare sugli ascensori e si tratta di verifiche che devono essere eseguite nel medesimo ambito, ossia essenzialmente quello del mantenimento in efficienza dei requisiti di efficienza degli impianti.

L’Associazione istante ha fatto, altresì, rilevare che i soggetti privati che possono svolgere tutte queste verifiche devono essere in possesso di specifica abilitazione ministeriale e dell’accreditamento o essere organizzati e operare in conformità alla norma tecnica che regola le procedure ed i processi degli organismi che svolgono tali attività.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 11 del 9 novembre 2020, ha precisato che, nella precedente Risposta del 2019, era stata richiamata una Circolare del 2000 nella parte in cui indica la tipologia di interventi che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10 %, facendo riferimento, in particolare, ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Con riguardo alla manutenzione ordinaria, è stato precisato che caratteristica di essa è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici attraverso opere che si presentano sostanzialmente come interventi di riparazione dell’esistente. Tra le attività di manutenzione ordinaria possono essere comprese tutte quelle piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici.

L’aliquota Iva del 10 %, inoltre, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, riguarda tutte le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per gli impianti di riscaldamento, consistenti sia in verifiche periodiche, che nel ripristino della funzionalità, come nel caso di sostituzione di parti di ricambio colpite da usura.

E’ stato anche ribadito in una Circolare del 2018 che la finalità delle disposizioni in materia è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità utilizzate per effettuare tali interventi e, quindi, a prescindere che siano regolati da contratti di appalto o di fornitura di beni con posa in opera.

L’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10 % è comunque condizionata alla circostanza che gli interventi di manutenzione ordinaria siano effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento specifico alla richiesta di chiarimenti presentata dall’Associazione istante, ha evidenziato che dalla normativa che prevede le verifiche periodiche sugli impianti elettrici (D.P.R. n. 462 del 2001) emerge una finalità identica di tali verifiche rispetto a quelle di manutenzione ordinaria. Si tratta, quindi, di interventi che possono beneficiare dell’aliquota Iva del 10 % a condizione che siano obbligatori per legge e che vengano effettuati su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Un trattamento dello stesso tipo, invece, non può essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori dai datori di lavoro (previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008). Si tratta, infatti, in questo caso, di verifiche su attrezzature da lavoro e non su impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza sono finalizzati gli interventi di manutenzione ordinaria.

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